Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Nel sistema giudiziario italiano, l’accesso ai gradi di giudizio superiori non è automatico. Un ricorso inammissibile è uno degli ostacoli più comuni che possono porre fine a un processo, rendendo definitiva una condanna. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto perfetto per capire perché un ricorso possa essere respinto senza nemmeno essere discusso nel merito, a causa della cosiddetta ‘aspecificità dei motivi’.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per i reati di tentata estorsione e truffa aggravata. Non accettando la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione. Di conseguenza, la condanna emessa dalla Corte d’Appello è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: il Principio dell’Aspecificità e la Funzione del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nel concetto di ‘aspecificità dei motivi’. La Corte ha osservato che i motivi presentati dal ricorrente erano ‘reiterativi’, ovvero si limitavano a riproporre le stesse doglianze e le stesse interpretazioni delle prove già esaminate e respinte in modo dettagliato e logico dalla Corte d’Appello.
Il ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già discusse. Per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata, evidenziando dove e perché il giudice di secondo grado avrebbe sbagliato nell’applicare la legge o nel costruire il suo ragionamento. In altre parole, non basta dire ‘non sono d’accordo’, ma bisogna spiegare perché la decisione è errata, confrontandosi direttamente con le motivazioni scritte dal giudice precedente. Poiché il ricorso in questione mancava di questa analisi critica, è stato giudicato generico e, pertanto, inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione, specialmente in Cassazione, è uno strumento tecnico che richiede rigore. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone, come la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. La decisione sottolinea l’importanza per la difesa di elaborare motivi di ricorso che non siano una sterile riproposizione di tesi già sconfitte, ma che attacchino specificamente i punti deboli della motivazione della sentenza che si intende contestare. In assenza di ciò, la porta della Suprema Corte rimane inevitabilmente chiusa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano aspecifici, ovvero si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi in modo critico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali erano i reati per cui il ricorrente era stato condannato?
Il ricorrente era stato condannato per i reati di tentata estorsione e di truffa aggravata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22178 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22178 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo e il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati di tentata estorsione e di truffa aggravata sono aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso i reati contestatigli, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle prove (vedi pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata), argomenti con cui il ricorso non si confronta adeguatamente con conseguente aspecificità delle doglianze;
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 Il Consigliere COGNOME
P 7.0 g ente