Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina il Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, confermando come la Corte di Cassazione non costituisca un terzo grado di giudizio nel merito. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per appropriazione indebita, dove i motivi proposti non superano il vaglio della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
L’imputato era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di appropriazione indebita, previsto dall’art. 646 del codice penale. Entrambe le corti di merito avevano ritenuto provata la sua colpevolezza sulla base di una pluralità di elementi probatori. La difesa, non accettando la decisione della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione sia sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato sia sulla determinazione della pena.
I Motivi del Ricorso e il Ruolo della Cassazione
Il ricorrente ha fondato la sua impugnazione su due principali doglianze:
1. Vizio di motivazione sull’elemento soggettivo: Si contestava la valutazione dei giudici di merito riguardo all’intenzione dell’imputato di appropriarsi della cosa altrui.
2. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla pena: Si criticava la quantificazione della sanzione, ritenuta non congrua, in violazione dei criteri stabiliti dall’art. 133 del codice penale.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha il compito di svolgere un giudizio di legittimità, non di fatto. Ciò significa che non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
La Dichiarazione di Ricorso Inammissibile: Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi con argomentazioni precise che delineano i confini del suo intervento.
La Reiterazione delle Doglianze sui Fatti
Il primo motivo è stato giudicato “aspecifico” perché si limitava a riproporre le stesse questioni già ampiamente discusse e risolte dalla Corte d’Appello. I giudici di secondo grado, con una motivazione definita “esaustiva e conforme alle risultanze processuali”, avevano già spiegato perché l’elemento soggettivo del reato fosse sussistente. In presenza di una “doppia conforme” (decisioni concordanti di primo e secondo grado), la ricostruzione dei fatti è insindacabile in sede di legittimità, a meno di vizi macroscopici che in questo caso non sono stati riscontrati.
I Limiti sulla Valutazione della Pena
Anche il secondo motivo è stato rigettato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la determinazione della pena è una valutazione di merito riservata al giudice che ha esaminato le prove. Il controllo della Cassazione si limita a verificare che la decisione sia supportata da una motivazione sufficiente e non sia frutto di “mero arbitrio o di ragionamento illogico”. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva giustificato la pena, di poco superiore al minimo, in ragione della gravità del fatto e del danno causato, con argomentazioni ritenute coerenti e logiche. Tentare di ottenere una nuova valutazione sulla “congruità” della pena in Cassazione è un’operazione non consentita.
Le Conclusioni: Conseguenze della Inammissibilità
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale esito non deriva da un’analisi del torto o della ragione nel merito della vicenda, ma dalla constatazione che i motivi proposti non rientravano tra quelli che la legge consente di far valere davanti alla Suprema Corte. La decisione sottolinea l’importanza di formulare ricorsi che denuncino reali violazioni di legge o vizi logici manifesti, anziché tentare di ottenere una terza revisione dei fatti. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano aspecifici e reiterativi di questioni di fatto già decise nei gradi di merito, e miravano a una nuova valutazione della congruità della pena, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare la gravità della pena inflitta?
No, non è possibile chiedere una nuova valutazione sulla congruità della pena. Il controllo della Corte di Cassazione si limita a verificare che la motivazione del giudice di merito sia sufficiente, non contraddittoria e non manifestamente illogica, senza entrare nel merito della quantificazione della sanzione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “aspecifico”?
Significa che il motivo non individua una specifica violazione di legge o un vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse argomentazioni e contestazioni sui fatti già esaminate e respinte dal giudice del precedente grado di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25104 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25104 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LODI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato d all’art. 646 cod. pen. è aspecifico in quanto reiterativo di medesime dogl inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale proba espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla territoriale. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conform risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo gr come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la plural di elementi idonei a dimostrare la sussistenza del reato di appropriazione ind (vedi pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun m censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fond apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittoriet manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine determinazione del trattamento sanzionatorio non è consentito in sede legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pen cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mas Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata). La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processual immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal pr giudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravit fatto e del danno procurato alle persone offese (vedi pag. 16 della sent impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confront adeguatamente.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 maggio 2024
Il Cons iere COGNOME
Il Pre ente