Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12884 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12884 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il 25/12/1966
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 646 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordina alla valutazione del prove posta a base della dichiarazione di responsabilità ed in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita, è articolato esclusivamente in fatto quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai pote Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento dell decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di appropriazione indebita a seguito di un valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi diritto che governano l’apprezzamento delle prove (vedi pagg. 4-5 della sentenza impugnata). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittori di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
considerato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa conseguente al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istru dibattimentale, è manifestamente infondato. La Corte di appello, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha illustrato le ragioni della non necessarietà di un nuovo esam NOME COGNOME alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi e della comprovata attendibilità della persona offesa (vedi pagg. da 1 a 3 della sentenza impugnata). Tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità in quanto fondata su motivazione coerente con le risultanze processuali, priva di illogicità manifeste e valutazioni incongrue in ordine ricostruzione della vicenda in esame. Deve essere ricordato, in proposito, che la rinnovazione istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espl in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivament allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degl (vedi Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266820; Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, COGNOME, Rv. 283522);
considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’ 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità. I giudici di appello ha correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, la gravità della condo la significativa entità del danno cagionato alla persona offesa, l’intensa capacità criminale ricorrente desumibile dai rilevanti precedenti penali e dalla mancanza di resipiscenza nonché la
carenza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pagg. 5, 6 e 7 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02-);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025
Il Con GLYPH i – é- Q Estensore
Il Presidente