Ricorso Inammissibile: L’Errore di un Appello Depositato Prima della Sentenza
Nel labirinto delle procedure legali, il rispetto dei tempi e delle forme è un principio cardine. Un errore, anche se apparentemente banale, può compromettere irrimediabilmente l’esito di un’azione giudiziaria. Un caso emblematico è quello che porta a un ricorso inammissibile, una decisione che impedisce al giudice di esaminare la questione nel merito. Con la recente ordinanza n. 20594/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito questo principio in un caso singolare, in cui un ricorso è stato presentato addirittura prima che la sentenza impugnata venisse pronunciata.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Nato Ancor Prima della Sentenza
La vicenda trae origine da un procedimento penale per guida in stato di ebbrezza. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 13 dicembre 2021, dichiarava il non doversi procedere nei confronti dell’imputato, poiché il reato si era estinto per prescrizione.
Sorprendentemente, la difesa dell’imputato aveva depositato un ricorso per cassazione in data 10 dicembre 2021, ovvero tre giorni prima della pronuncia della sentenza d’appello. L’obiettivo del ricorso era ottenere una formula di proscioglimento più favorevole, ossia la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
Successivamente, un nuovo difensore, resosi conto dell’anomalia, presentava una formale rinuncia al ricorso, sostenendo che l’iniziativa fosse del precedente legale e che l’atto dovesse considerarsi giuridicamente inesistente, essendo stato proposto contro un provvedimento non ancora esistente.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti ma convergenti, che evidenziano errori procedurali insuperabili.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La prima e più lapalissiana ragione di inammissibilità è la prematurità dell’atto. Un ricorso non può essere proposto avverso una sentenza che, al momento del deposito, non è stata ancora pronunciata. L’atto impugnato era, a tutti gli effetti, giuridicamente inesistente. La Corte ipotizza che il ricorso sia stato depositato “verosimilmente nell’erronea convinzione di una definizione del procedimento ad una udienza precedente”, ma tale errore non sana l’invalidità dell’atto.
In secondo luogo, i giudici hanno rilevato una carenza di “interesse a impugnare”. Questo requisito fondamentale impone che chi impugna debba poter ottenere un risultato pratico più vantaggioso dall’accoglimento del ricorso. Nel caso di specie, la Corte ha ribadito un principio consolidato: una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione è più favorevole per l’imputato rispetto a una pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Quest’ultima, infatti, pur escludendo la pena, presuppone un accertamento della colpevolezza e viene iscritta nel casellario giudiziale. Di conseguenza, l’imputato non aveva alcun interesse giuridicamente apprezzabile a ottenere la modifica richiesta.
Infine, nonostante la rinuncia e le ragioni addotte, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa è la conseguenza automatica prevista dalla legge per la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso, a prescindere dalle cause che l’hanno determinata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza cruciale della precisione e del rispetto delle tempistiche procedurali. Dimostra come un’azione impulsiva o un errore di valutazione, come depositare un ricorso prematuramente, porti a una declaratoria di ricorso inammissibile, vanificando qualsiasi possibilità di esame nel merito e comportando, inoltre, conseguenze economiche negative per l’assistito. La decisione rafforza il principio secondo cui non basta avere una pretesa, ma è necessario farla valere nelle forme e nei tempi corretti previsti dall’ordinamento giuridico.
È possibile presentare ricorso contro una sentenza non ancora pronunciata?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un ricorso proposto avverso una sentenza non ancora emessa è inammissibile, in quanto l’atto impugnato è giuridicamente inesistente al momento del deposito del ricorso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche per mancanza di interesse?
Perché la sentenza di “non doversi procedere per intervenuta prescrizione” è considerata più favorevole per l’imputato rispetto a una pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), che era l’obiettivo del ricorso. Mancava quindi un vantaggio concreto che l’imputato avrebbe potuto ottenere dall’accoglimento della sua istanza.
Se un ricorso viene rinunciato e si dimostra che è stato depositato per errore, si devono pagare comunque le spese processuali?
Sì. In questo caso, nonostante la successiva rinuncia e le motivazioni addotte, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e, come conseguenza di legge, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20594 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20594 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la NOME svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 13 dicembre 2021 la Corte d’appello di Torino ha dich non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME NOME NOME NOME reato di all’art.186 comma 2 lett.b C.d.S. per essere il reato estinto per presc:rizione.
Con ricorso per cassazione depositato in data 10 dicembre 2021 la difesa del COGNOME chiedeva pronunciarsi sentenza che dichiarasse la causa di non punibilità di cui all’a C.d.S.
Con atto depositato in data 20 febbraio 2023 il nuovo difensore del COGNOME, munito procura speciale, dichiarava di rinunciare al ricorso e con una successiva memoria di chiedeva che non venisse pronunciata alcuna condanna sulle spese processuali, atteso COGNOME non aveva mai inteso promuovere ricorso per cassazione avverso una sentenza di non luogo a procedere, che il ricorso costituiva una iniziativa del precedente d quale l’aveva proposta ancor prima della lettura del dispositivo della sentenza d dovendosi pertanto ritenere giuridicamente inesistente.
2.In ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso una sentenza che ancora no stata pronunciata, verosimilmente nell’erronea convinzione di una definizio procedimento ad una udienza precedente rispetto a quella di decisione e, in ogn mancava altresì l’interesse a impugnare in quanto la sentenza di prosciogl dell’imputato per intervenuta prescrizione deve ritenersi più favorevole rispet pronuncia ai sensi dell’art.131 bis cod.pen. come richiesto nel motivo di ricor n.43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv.282214).
3.In considerazione della rinuncia all’impugnazione e delle ragioni indicate dal r le spese processuali possono essere liquidate nella misura di euro 500.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14.03.2024