Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24248 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24248 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi di COGNOME NOME, nata ad Agropoli il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Castellabate il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 03/04/2023 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi; letta per gli imputati la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha conclus chiedendo l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 3 aprile 2023 la Corte di appello di Salerno confermato la sentenza di condanna degli imputati, per violazioni edilizie (art comma 1, lett. c), 64, 71, 65, 72, 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001), per viol paesaggistiche (art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 e 734 cod. pen.) e per assenz nulla asta dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 13 e 30 legge n. 394 del 1991), pronunciata in 22 febbraio 2022 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE della Lucania, ma ha riconosciuto
beneficio della pena sospesa a NOME COGNOMECOGNOME COGNOME assenza della condizi apposta di rimozione RAGIONE_SOCIALE opere abusive realizzate con ripristino dello stat luoghi da eseguire entro quattro mesi dall’irrevocabilità della sentenza, revocato il beneficio invece nei confronti di NOME COGNOMECOGNOME
Gli imputati lamentano la mancata assunzione di una prova decisiva, l relazione tecnica in merito al completamento della struttura nel triennio (pr motivo); il vizio di motivazione per l’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE prove a disca (secondo e terzo motivo); la violazione di legge per il diniego dell’art. 131-bis pen. (quarto motivo); la prescrizione dei reati nelle more del deposito dell’a appello (quinto motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono manifestamente infondati.
Gli imputati sono stati condannati per aver realizzato, la COGNOME com coMmittente, il COGNOME come direttore dei lavori e il COGNOME come titolare de ditta esecutrice, un fabbricato su due livelli, in cemento armato e s tamponature, con permessi scaduti, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico rientrante nel perimetro dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo attiene all’omessa rinnovazione della prova a mezzo perizia per dirimere il contrasto in merito alle misure del manufatto, tra la consulenza funzionario del Comune, ing. COGNOME, e la consulenza del tecnico di parte, geom COGNOME. Ad avviso del primo, erano stati realizzati metri quadrati in più, ad a del secondo metri quadrati in meno. La censura non coglie nel segno. Infatti, Corte territoriale ha ben spiegato che l’ing. COGNOME aveva provveduto a misurazioni dei vani nel corso del sopralluogo effettuato insieme ai Carabinier COGNOME il 6 ottobre 2017, mentre il geom. NOME NOME NOME la sua consulen sulla documentazione fornitagli dalla parte, senza effettuare alcun sopralluo Pertanto, non è manifestamente illogica la decisione assunta dai Giudici di mer di ritenere maggiormente persuasiva la consulenza dell’ ing. COGNOME rispetto a consulenza del geom. NOMENOME Peraltro, la difformità RAGIONE_SOCIALE misurazioni no deciSiva, perché il fabbricato era certamente’ privo di tamponature, per cu misure non erano definitive, ed era stato realizzato nonostante la scadenza permessi a costruire. La prova richiesta pertanto è stata correttamente rite irrilevante.
Il secondo e il terzo motivo attengono all’omessa valorizzazione RAGIONE_SOCIALE prov a discarico relative al momento in cui erano state eseguite le prove calcestruzzo. Si tratta di questioni del pari irrilevanti, perché non è contesta
le opere sono state realizzate nonostante la decadenza dal permesso a costrui in spregio all’art. 15 d.P.R. n. 380 del 2001 che stabilisce una decade automatica e di diritto per la parte di lavori non eseguiti nei tempi previsti legge. E in ogni caso, la data RAGIONE_SOCIALE prove di calcestruzzo non è decisiva ai dell’individuazione della data di realizzazione del manufatto.
Il quarto motivo non si confronta affatto con la decisione della Corte appello che ha motivatamente confermato il diniego dell’art. 131-bis cod. pen. p la gravità del fatto, trattandosi di variazione volumetrica rilevante, in zon &rimi vincoli, che ha comportato la commissione di vari reati per violazione del normativa urbanistica, antisismica e paesaggistica, con l’ulteriore considerazi che il COGNOME presenta altri due precedenti specifici, a connotare l’abitualità violazioni.
Il quinto motivo attiene alla prescrizione che è maturata dopo l deliberazione della sentenza d’appello come ammesso dagli stessi ricorrenti L’inammissibilità dei presenti ricorsi preclude la dichiarazione di prescriz perché non si è formato un corretto rapporto processuale (Sez. U, n. 3 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 – 01).
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertant che ì ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le sp procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in da 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i rico siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE sp processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore •