Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17079 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17079 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PORTICI il 28/06/1965
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME ed i motivi aggiunti trasmessi in data 28 febbraio u.s.;
considerato che il primo motivo di ricorso non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché, pur formalmente contestando una violazione di legge e un vizio di motivazione, in realtà, la difesa, reiterando profili di censura già prospettati in appello e congruamente motivati dalla Corte territoriale, finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risult probatorio cui sono pervenuti i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel pervenire a conclusioni analoghe circa la individuazione dell’odierno ricorrente come uno degli autori del reato di rapina ascrittogli (si vedano pag. 5-7 dell’impugnata sentenza, ove si è sottolineato come i plurimi indizi esaminati hanno composto un compendio solido ed univoco, che non risulta scalfito nella sua gravità, precisione e concordanza dalle ipotesi alternative prospettate dagli assunti difensivi);
osservato che anche il secondo motivo, con cui si contesta l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 62? comma terzo, n. 1, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 4) che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente con i motivi di ricorso, ove incompleto o ritenuto comunque non corretto;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 99 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché i giudici di appello, a fronte di una generica doglianza prospettata sul punto con i motivi di gravame, hanno adeguatamente valutato e riscontrato nel caso di specie i presupposti richiesti per l’applicazione della circostanza aggravante de qua, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda pag. 7 della impugnata sentenza);
tenuto conto che il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., risulta manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, quale l’art. 69, comma quarto, cod. pen;
dato atto che il motivo aggiunto di natura processuale (impedimento certificato all’udienza di discussione di appello) è del pari inammissibile, in quanto
assolutamente disancorato dai motivi principali, e manifestamente infondato in fatto,
– non avendo il sanitario attestato alcun assoluto impedimento ad allontanarsi dal domicilio per comparire in udienza; talché non si ravvisa la dedotta nullità;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la ritenuto,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 18 marzo 2025.