Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12079 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12079 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 18/7/2024 la Corte di appello di Bologna, in riforma della pronuncia emessa il 20/4/2018 dal Tribunale di Rimini, rideterminava nella misura del dispositivo la pena irrogata a NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando la misura della pena, che sarebbe stata applicata in termini superiori al minimo edittale in assenza di adeguata ed effettiva motivazione.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché – riproponendo la medesima censura avanzata alla Corte di appello – tende ad ottenere in questa sede, in ottica sanzionatoria, una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.
La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile, specie nei termini della mera apparenza. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che la pena base indicata dal primo Giudice – 3 anni, 9 mesi di reclusione e 6mila euro di multa risultava congrua in relazione ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., in considerazione delle modalità dell’azione (adeguatamente descritte in sentenza e non contestate), della diversità e natura delle sostanze stupefacenti (peraltro, entrambe “pesanti”, eroina e cocaina), oltre che del dato ponderale e del numero di dosi medie complessivamente ricavabili (circa 120 di eroina e 26 di cocaina). Ancora, la Corte di appello ha sottolineato la capacità delinquenziale del ricorrente, come attestata anche dal certificato del casellario giudiziale e dai numerosi precedenti, anche specifici.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 14 febbraio 2025
COGNOME COGNOME Presidente sigliere estensore ,