Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Generici
L’esito di un processo penale non sempre soddisfa le parti coinvolte, e lo strumento del ricorso rappresenta la via maestra per contestare una decisione ritenuta ingiusta. Tuttavia, per essere efficace, l’impugnazione deve basarsi su motivi specifici e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando le censure sono generiche, anche a fronte di una pena già fissata al minimo. Il caso analizzato riguarda la condanna di un soggetto per l’utilizzo di un apparecchio cellulare all’interno di un istituto penitenziario.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Torino, decideva di presentare ricorso in Cassazione. La sua doglianza si concentrava esclusivamente sul trattamento sanzionatorio ricevuto. Secondo la tesi difensiva, la pena inflitta sarebbe stata oggetto di un presunto accordo tra le parti, che non sarebbe stato rispettato in sede di giudizio. L’imputato era stato colto nel frangente in cui utilizzava un telefono cellulare in carcere, una condotta che costituisce reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha respinto categoricamente le argomentazioni del ricorrente. Il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza e genericità dei motivi presentati.
Le Motivazioni: Analisi di un Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso. La Corte li ha definiti ‘generici’ ed ‘eccentrici’. ‘Generici’ perché non articolavano una critica puntuale e specifica contro la sentenza impugnata, ma si limitavano a una lamentela vaga. ‘Eccentrici’ perché si basavano su un presupposto – l’esistenza di un accordo sulla pena – che è risultato del tutto inesistente. I giudici hanno sottolineato come la pena fosse stata determinata nel minimo edittale, ovvero la sanzione più bassa possibile per quel reato, e fosse comunque ritenuta congrua in relazione alla gravità della condotta e allo ‘spessore criminale’ del soggetto. In sostanza, il ricorrente si lamentava di una pena che non poteva essere più mite e sulla base di un accordo mai avvenuto. Tale approccio rende l’impugnazione priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’onere di specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente contestare genericamente una sentenza; è necessario indicare con precisione le ragioni di fatto e di diritto per cui si ritiene che il giudice abbia sbagliato. Presentare un ricorso basato su affermazioni vaghe o su presupposti fattuali inesistenti non solo non porta ad alcun risultato utile, ma comporta anche conseguenze economiche negative, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La decisione serve da monito: le impugnazioni devono essere uno strumento serio e ponderato, non un tentativo estemporaneo e infondato di mettere in discussione una decisione giudiziaria.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non pertinenti rispetto alla pena concretamente inflitta e basati su un presunto accordo tra le parti che in realtà non esisteva.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La pena inflitta al ricorrente era stata considerata eccessiva dalla Corte?
No, la Corte ha specificato che la pena era stata determinata nel minimo edittale, cioè la più bassa prevista dalla legge per quel reato, e la riteneva comunque congrua alla luce della gravità della condotta del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47486 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47486 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a GENOVA il 18/02/1986
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Sanna Illias
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si rivolgono censure al trattamento sanzionatori che si assume essere stato oggetto di accordo tra le parti, è generico in quanto eccentri rispetto alla pena determinata (senza alcun accordo) nel minimo edittale e comunque ritenuta congrua alla luce dello spessore criminale del ricorrente colto nel frangente in cui utilizza apparato cellulare in carcere;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024