Ricorso Inammissibile per Pena Eccessiva: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Quando un imputato ritiene la propria condanna eccessiva, può percorrere tutti i gradi di giudizio per chiederne una riduzione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dei limiti ben precisi nel suo operato, come dimostra una recente ordinanza. In questo articolo analizzeremo un caso di ricorso inammissibile pena, in cui la Suprema Corte ha respinto la richiesta di un’imputata, confermando la decisione dei giudici di merito e stabilendo principi importanti sulla specificità dei motivi di ricorso.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Matera e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Potenza. Un’imputata era stata riconosciuta colpevole del reato previsto dall’articolo 7, comma secondo, del decreto legge n. 4 del 2019. I fatti, accertati in Irsina nel marzo del 2020, avevano portato a una condanna a otto mesi di reclusione. È importante sottolineare che i giudici di primo grado avevano già concesso le attenuanti generiche, mitigando così il trattamento sanzionatorio.
Nonostante la conferma in appello, la difesa decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’eccessività della pena inflitta.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile pena
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La decisione della Suprema Corte si basa su considerazioni procedurali e di merito molto chiare.
In primo luogo, i giudici hanno osservato che il motivo presentato era meramente riproduttivo di un tema già adeguatamente trattato e respinto dalla Corte di Appello. La difesa, infatti, non aveva introdotto nuovi e specifici elementi di critica alla sentenza impugnata, ma si era limitata a riproporre la stessa doglianza. La Corte di Appello aveva già motivato in modo ragionevole il perché non fosse possibile un’ulteriore mitigazione della pena, evidenziando l’assenza di elementi di positivo apprezzamento che potessero giustificarla.
In secondo luogo, la Cassazione ha ribadito che la pena di otto mesi era il risultato di un bilanciamento già favorevole all’imputata, grazie al riconoscimento in primo grado delle attenuanti generiche. Pertanto, la richiesta di un’ulteriore riduzione appariva priva di fondamento giuridico. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla congruità della pena, se la decisione impugnata è logicamente motivata e priva di vizi di legge, come nel caso di specie. Questo rende evidente perché si sia giunti a un ricorso inammissibile pena.
Conclusioni: Le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative per la ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Ma non è tutto. La Corte ha anche condannato la ricorrente al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, è essenziale che i motivi di ricorso siano specifici, pertinenti e non si limitino a riproporre questioni già esaminate e motivate dai giudici dei gradi precedenti.
Perché il ricorso per pena eccessiva è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. Le argomentazioni erano una semplice riproposizione di temi già trattati e respinti dalla Corte di Appello, senza indicare specifici vizi di legge nella sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza di condanna diventi definitiva. Inoltre, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le attenuanti generiche erano state concesse in questo caso?
Sì, le attenuanti generiche erano già state riconosciute nel giudizio di primo grado. La Corte di Cassazione ha considerato questo fatto come un’ulteriore ragione per ritenere la pena già mitigata e, di conseguenza, infondato il motivo di ricorso sulla sua presunta eccessività.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32384 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32384 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRAMEGNA NOME COGNOME COGNOME a IRSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Potenza del 12 luglio 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Matera il 2 novembre 2022, con la quale NOME COGNOME era stata condannata, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di otto mesi di reclusione, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all’art. 7, co secondo, del decreto legge n. 4 del 2019; fatto accertato in Irsina nel mese di marzo del 2020.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale con il quale è stata censurata l’eccessività pena, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 4), avendo al riguardo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato, in senso ostativo alla richiesta difensiva di mitigazione del trattamento sanzioCOGNOMEri l’assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento (che invero neanche l’odierno ricors indica in termini adeguatamente specifici), fermo restando che, in primo grado, la pena irrogata all’imputata è stata già mitigata in forza del riconoscimento delle attenuanti generiche.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2025.