Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4089 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4089 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 21/06/1967 NOME COGNOME nato a CATANIA il 28/11/1964
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti, con unico atto, da COGNOME NOME e NOME COGNOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge in ordine all’art. 23-bis, commi 2 e 3 del d.l. 137 del 2020, oltre che all’art. 24 Cost., è manifestamente infondato poiché, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, non vi era stata alcuna richiesta di trattazione orale del procedimento, risultando anche agli atti che il difensore aveva adottato le conclusioni scritte, in tal modo estrinsecando pienamente le proprie prerogative;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 164 e 165, primo e secondo comma, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla illegittimità della subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena irrogata al rilascio dell’immobile, è manifestamente infondato in quanto la censura si rivela in palese contrasto con il dato letterale normativo (là dove la norma prevede chiaramente la facoltà del giudice di subordinare il suddetto beneficio ad un obbligo restitutivo) ed a fronte di una congrua e logica motivazione offerta dalla Corte territoriale sul punto, (si vedano, in particolare, pagg.2 e 3 della impugnata sentenza) con la quale i ricorrenti non si confrontano;
osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta, tra l’altro i maniera alquanto generica, l’eccessività della pena irrogata nei confronti dei ricorrenti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato, perché i ricorrenti rivendicano un inesistente diritto al minimo della pena, dovendosi, invece, a tal proposito, sottolineare che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione (come nel caso di specie) non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142);
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo e non illogico riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29/10/2024.