Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8577 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8577 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POLISTENA il 31/01/1988
inoltre:
REGIONE CALABRIA – parte civile
RAGIONE_SOCIALE REGGIO CALABRIA – parte civile COMUNE DI COGNOME – parte civile
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE d’APPELLO di REGGIO CALABRIA
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall’avvocato NOME COGNOME per la parte civile RAGIONE_SOCIALE METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, che ha chiesto rigettarsi il ricorso, depositando nota spese;
lette le conclusioni dell’avvocato NOME COGNOME NOME COGNOME che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione – Sezione Prima, con sentenza del 28 settembre 2023, per quanto di interesse per COGNOME limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio – con la sentenza emessa il 26 giugno 2024, riconosceva le circostanze attenuanti generiche a NOME COGNOME e rideterminava la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione, riconoscendo il vincolo della continuazione fra i reati per i quali si procedeva, ridotta la pena per il rito abbreviato.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce violazione di legge processuale penale in quanto COGNOME domiciliato quale collaboratore di giustizia presso il relativo Servizio Centrale, riceveva la notifica dell’avviso di udienza prefissata per il 26 giugno 2024 in data 28 giugno 2024, impedendo all’imputato di richiedere la partecipazione all’udienza a mezzo videocollegamento. Dal che la nullità della udienza e della sentenza impugnata.
Il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli aumenti per la continuazione, oltre che vizio di motivazione.
La Corte di appello, secondo il ricorrente, pur fornendo una congrua motivazione rispetto agli aumenti operati, avrebbe ritenuto in modo incongruo l’aumento per i tre reati satelliti nella medesima misura di quattro mesi di reclusione ciascuno, trascurando trattarsi dello stesso delitto e del medesimo arco temporale, dovendo valutarne la minore offensività.
Il ricorso, depositato dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni.
Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Con riferimento al primo motivo di censura il Collegio osserva preliminarmente che quando è dedotto, mediante ricorso per Cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di Cassazione è “giudice anche del fatto” e per risolvere la relativa questione può – e talora deve necessariamente – accedere all’esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 220092).
Pertanto, dall’accesso agli atti emerge che l’udienza del 26 giugno 2024, in relazione alla quale si sarebbe verificata la nullità, nella prospettiva del ricorrente, risultava essere non la prima udienza – tenuta in data 8 maggio 2024 – ma una udienza successiva.
Per la prima udienza l’imputato aveva ricevuto regolare notifica in data 26 marzo 2024, ‘a mani proprie’, come risulta dalla relata a cura della direzione dell’istituto penitenziario.
Inoltre, in atti risulta che l’imputato aveva rinunciato a presenziare all’udienza (cfr. nota del Servizio centrale di protezione del 4 aprile 2024), come anche risulta dalla dichiarazione sottoscritta dallo stesso COGNOME il 26 marzo 2024.
Quando all’udienza del 8 maggio 2024 il Collegio di secondo grado differiva l’udienza per le discussioni al 12 giugno 2024 e, in tale ultima data, al 19 giugno 2024 e poi, da tale data, al 26 giugno 2024 non aveva diritto ad essere avvisato dei differimenti, in quanto rappresentato dal proprio difensore, che in tale ultima data concludeva senza sollevare alcuna eccezione riguardo alla regolarità della costituzione delle parti.
Ne consegue la manifesta infondatezza del primo motivo.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato oltre che aspecifico.
A ben vedere, come riconosce lo stesso ricorrente, sussiste una motivazione della Corte di appello (par. 6.3.) sulle ragioni della continuazione: tale argomentazione giustifica anche la misura dell’aumento di quattro mesi per ogni delitto satellite di cui all’art. 12-quinquies I. 306 del 1992, ratione temporis contestato, in modo diffuso e puntuale, scevro da vizi di manifesta illogicità o contraddizione.
La doglianza, nella sostanza, non si confronta con tale articolata motivazione, e richiama solo l’eccessività degli aumenti, che in vero risultano – nella misura di mesi quattro per ogni delitto satellite – del tutto proporzionati alla pena base di anni quattro di reclusione per il delitto associativo mafioso, oltre che decisamente inferiori rispetto al minimo di anni due di reclusione previsto per il delitto ex art. 512-bis cod. pen. (già art. 12-quinquies, cit.).
Pertanto, la determinazione degli aumenti risulta assolutamente in linea con i principi fissati da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269: “ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite”.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno chiarito che il controllo sugli aumenti deve avvenire in relazione ai limiti dell’art.81 cod. pen., alla circostanza che non sia stato operato un surrettizio cumulo materiale di pene, nonché alla sussistenza della proporzione fra pena principale e pene dei delitti satellite: tutti i parametri sono rispettati nel caso in esame e, per altro, il ricorso nulla adduce in modo specifico, cosicché si palesa assolutamente generico.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Quanto alle conclusioni della parte civile, le stesse sono per un verso depositate tardivamente, in data 9 gennaio 2025, U giorno prima dell’udienza; per altro, comunque, le conclusioni non offrono alcun contributo, cosicché nulla va disposto per le spese processuali. Infatti, in applicazione del condiviso principio di diritto, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. U, n. 877 ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023, COGNOME, par. 20.3; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, COGNOME non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, COGNOME, non mass.).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 10/1/2025