Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12262 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12262 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN COSTANTINO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Brescia il 17 novembre 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall’imputato, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Brescia 1’8 giugno 2022, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile dei reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo n. 1), 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (capo n. 2), 697 cod. pen. (capo n. 3) e 648 cod. pen., (capo n. 4), fatti tutti commessi il 28 giugno 2021, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche valutate equivalenti alla recidiva, con l’aumento per la continuazione tra gli illeciti e operata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia, per quanto in questa sede rileva, ha rideterminato, riducendola, la sola pena pecuniaria; con conferma quanto al resto.
2.11 ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo, quanto alla scelta del trattamento sanzionatorio in relazione al capo A), essendosi i giudici di merito discostati dal minimo edittale senza fornire idonea motivazione, ad avviso della Difesa, ovvero senza fornirne alcuna, trascurando, in particolare, la valenza ai sensi dell’art. 133 cod. pen. della confessione resa dall’imputato.
Chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
3.11 ricorso è manifestamente infondato.
L’impugnazione, in realtà, prospetta deduzioni estremamente vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Il trattamento sanzionatorio risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive quanto alla scelta del valore edittale lievemente superiore al minimo, giustificato (p. 5 della sentenza impugnata) con il riferimento al dato ponderale, al grado di purezza, al contesto allarmante, avendo l’imputato contemporaneamente detenuto un’arma da sparo, mentre si spiega la limitata pregnanza della confessione, essendo stato l’imputato sorpreso dalla polizia giudiziaria in flagranza.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023.