Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello non Bastano
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere dichiarata un ricorso inammissibile quando i motivi addotti sono considerati manifestamente infondati. Il caso riguarda una persona condannata per il reato di evasione che, nel suo ricorso, lamentava un’eccessiva severità della pena inflitta. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni giuridiche dietro la decisione dei giudici supremi.
I Fatti del Caso: La Condanna e l’Appello
Una persona veniva condannata per il reato previsto dall’art. 385 del codice penale (evasione). Non accettando la decisione, proponeva appello, chiedendo principalmente una riduzione della pena. I suoi argomenti si basavano su due punti principali: la richiesta di concessione delle attenuanti generiche (ex art. 62-bis cod. pen.) e la considerazione di un presunto stato di astinenza che, a suo dire, avrebbe dovuto mitigare la sanzione.
La Corte d’Appello di Firenze, tuttavia, respingeva tali richieste, confermando la decisione di primo grado con una motivazione dettagliata.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte al successivo ricorso, la Corte di Cassazione ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o della pena, ma si ferma a un livello procedurale precedente. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente erano così deboli e privi di fondamento da non meritare un esame approfondito.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte Suprema ha basato la sua decisione su una serie di considerazioni logico-giuridiche precise, evidenziando le carenze strutturali dell’impugnazione.
Adeguatezza della Motivazione della Corte d’Appello
Il primo punto chiave è che la Corte d’Appello aveva già risposto in modo esauriente e logico a tutte le doglianze del ricorrente. Aveva spiegato perché non riteneva di concedere le attenuanti generiche e perché lo stato di astinenza fosse irrilevante ai fini della determinazione della pena. La motivazione della sentenza d’appello è stata quindi ritenuta completa e coerente, rendendo le critiche del ricorrente semplici ripetizioni di argomenti già vagliati e respinti.
Mancanza di Confronto con la Sentenza di Primo Grado
Un altro aspetto cruciale sottolineato dalla Cassazione è che il motivo d’appello non si era adeguatamente confrontato con le motivazioni della sentenza di primo grado. Il primo giudice aveva già esposto chiaramente i criteri usati per stabilire l’entità della pena. L’atto d’appello, non contestando specificamente quelle argomentazioni, risultava generico e, per questo, di dubbia ammissibilità già in quella sede. Di conseguenza, il ricorso in Cassazione, che riproponeva le stesse questioni, non poteva che essere considerato manifestamente infondato.
Le Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Manifestamente Infondato
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non è sufficiente lamentare una decisione per ottenere un nuovo giudizio. È necessario formulare critiche specifiche, pertinenti e giuridicamente fondate, confrontandosi punto per punto con la motivazione del provvedimento che si impugna. Un ricorso che si limita a riproporre genericamente le stesse richieste già respinte, senza attaccare la logicità del ragionamento del giudice precedente, è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni pecuniarie, come il pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse già fornito una risposta adeguata e logica alle richieste del ricorrente e che l’appello stesso non si fosse confrontato correttamente con le motivazioni del giudice di primo grado.
Quali argomenti aveva presentato il ricorrente per ottenere una pena più bassa?
Il ricorrente aveva chiesto la concessione delle attenuanti generiche (ex art. 62-bis c.p.) e una riduzione della pena in ragione di un presunto stato di astinenza.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32449 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32449 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME 03R9U4T nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura l’eccessività della pena, è manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata fornisce adeguata risposta al motivo formulato in sede d’appello, con il quale veniva richiesta la concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., profilo puntualmente vagliato dalla Corte d’appello, e la riduzione della pena in ragione del presunto stato di astinenza della ricorrente, profilo altrettanto valutato e ritenuto irrilevante dal giudice di merito con motivazione logica e coerente;
Ritenuto che, in ogni caso, il giudice di primo grado aveva già puntualmente esposto i criteri adottati ai fini della determinazione della pena e che il motivo d’appello sul punto non si confrontava con tale motivazione, così da rendere dubbia la stessa ammissibilità del gravame di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2025