Ricorso Inammissibile: Quando la Critica alla Pena non Basta
Nel sistema giudiziario italiano, l’accesso ai gradi di giudizio superiori è regolato da norme precise. Non sempre è possibile contestare una sentenza: i motivi di appello o di ricorso devono essere fondati su specifiche violazioni di legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché le lamentele del condannato si concentravano esclusivamente sulla presunta eccessività della pena. Analizziamo questa decisione per capire i limiti delle impugnazioni.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Genova, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi alla base del suo ricorso erano molto specifici e circoscritti. In sostanza, l’imputato non contestava la sua colpevolezza o la ricostruzione dei fatti, ma si lamentava unicamente di due aspetti relativi alla pena inflitta: la considerava eccessiva e criticava la decisione dei giudici di non avergli concesso le circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e ha concluso, senza mezzi termini, che il ricorso fosse inammissibile. I giudici supremi hanno chiarito che le argomentazioni del ricorrente non rientravano tra quelle che possono essere validamente portate davanti alla Corte di Cassazione. Contestare la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena, senza individuare un preciso errore di diritto, si traduce in una censura non consentita.
Di conseguenza, la Corte non solo ha respinto il ricorso, ma ha anche condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di ricorso presentati in modo temerario o infondato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione definendo i motivi del ricorso come ‘improponibili’. Essi si risolvevano, secondo i giudici, in ‘non consentite censure al trattamento sanzionatorio’. La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità. Il suo compito non è quello di stabilire se una pena sia ‘giusta’ o ‘sbagliata’ in astratto, ma di verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge. Poiché il ricorrente si era limitato a esprimere un dissenso sulla quantificazione della pena, senza dimostrare che il giudice avesse violato una norma specifica o avesse motivato la sua decisione in modo illogico o contraddittorio, il ricorso è stato giudicato privo dei requisiti minimi per essere esaminato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Essa ribadisce con forza che il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un’ulteriore occasione per ridiscutere la severità della pena. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile basare il proprio ricorso su specifici vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un difetto grave nella motivazione della sentenza. Presentare un ricorso con motivi deboli o ‘improponibili’ non solo è inutile, ma espone al rischio concreto di subire un’ulteriore condanna economica, aggravando la propria posizione processuale.
È possibile fare ricorso in Cassazione solo perché si ritiene la pena troppo alta?
No, sulla base di questa ordinanza, un ricorso basato unicamente sulla lamentela per una misura della pena ritenuta eccessiva viene considerato inammissibile. Il ricorso deve fondarsi su vizi di legittimità e non su una semplice rivalutazione del trattamento sanzionatorio.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della cassa delle ammende.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è un motivo valido per ricorrere in Cassazione?
Secondo questa ordinanza, lamentare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, se presentato come una semplice critica alla decisione del giudice di merito senza evidenziare un errore di diritto, costituisce una censura non consentita e contribuisce a rendere il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11004 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11004 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE 04MWO2M) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(NOME COGNOME)
Rilevato che i motivi dedotti si rivelano improponibili, risolvendosi in non consentite censure al trattamento sanzionatorio, di cui si lamenta unicamente la misura eccessiva della pena, quale derivante anche dal mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 gennaio 2024