Ricorso Inammissibile: Quando la Pena è Eccessiva ma la Motivazione è Corretta
Quando un imputato viene condannato, una delle vie percorribili è l’impugnazione della sentenza. Tuttavia, non tutti i motivi di appello hanno la stessa probabilità di successo, specialmente davanti alla Corte di Cassazione. Un recente provvedimento chiarisce perché un ricorso inammissibile è una conseguenza quasi certa quando ci si lamenta unicamente dell’entità della pena senza contestare la logicità della motivazione del giudice. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le strategie difensive più efficaci.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte di Appello di Venezia per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e false attestazioni sull’identità personale a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.). In seguito a questa sentenza di condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo.
L’Unico Motivo di Impugnazione: Pena e Attenuanti
Il ricorrente non ha contestato la sua colpevolezza o la ricostruzione dei fatti, ma si è concentrato esclusivamente su due aspetti:
1. L’eccessività della pena: A suo dire, la sanzione inflitta era sproporzionata.
2. Le circostanze attenuanti generiche: Ha richiesto un giudizio di prevalenza di tali circostanze, che avrebbe comportato una riduzione della pena.
In sostanza, la difesa ha chiesto alla Suprema Corte di effettuare una nuova valutazione nel merito sulla congruità della pena, un terreno notoriamente scivoloso in sede di legittimità.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta (cioè non valuta se la pena fosse davvero ‘troppo alta’), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che il motivo presentato era ‘manifestamente infondato’.
Di conseguenza, l’imputato non solo ha visto respinta la sua richiesta, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, un’ulteriore sanzione che consegue alla proposizione di un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della Corte è tanto sintetica quanto chiara e si basa su un principio cardine del nostro ordinamento processuale. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti o la congruità della pena, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio.
Nel caso specifico, i giudici supremi hanno rilevato che la motivazione della sentenza della Corte di Appello, per quanto riguarda la determinazione della pena e la valutazione delle circostanze, non presentava alcun vizio riconducibile all’art. 606, comma 2, lett. e) del codice di procedura penale. Questo articolo permette di annullare una sentenza solo in caso di ‘mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione’.
Poiché la motivazione del giudice di secondo grado era immune da tali vizi, la richiesta del ricorrente di ottenere una nuova valutazione sulla pena si configurava come un tentativo di trasformare la Cassazione in un terzo grado di giudizio di merito, cosa non consentita dalla legge. Per questo motivo, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale: impugnare una sentenza in Cassazione lamentando unicamente l’eccessività della pena è una strategia ad alto rischio di insuccesso. Perché un simile motivo possa essere accolto, non è sufficiente sostenere che la pena sia ‘troppo alta’, ma è necessario dimostrare che la motivazione del giudice di merito è viziata da palesi errori logici o da una totale assenza di giustificazione. Se la motivazione esiste ed è coerente, la discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione della pena è insindacabile in sede di legittimità. La decisione di rigettare il ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici per l’imputato, rendendo l’esito ancora più sfavorevole.
È possibile fare ricorso in Cassazione solo perché si ritiene la pena troppo alta?
No, non è sufficiente. È necessario dimostrare che la motivazione del giudice che ha stabilito la pena è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica. La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione di merito a quella dei giudici dei gradi precedenti se la loro motivazione è corretta.
Cosa significa che un ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che il motivo dell’appello è così palesemente privo di fondamento giuridico che la Corte può respingerlo senza un esame approfondito. In questo caso, contestare l’entità della pena senza individuare un vizio logico nella motivazione della sentenza è stato ritenuto un motivo manifestamente infondato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna impugnata, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di ammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10571 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10571 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELFRANCO VENETO il 15/08/1993
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di condanna per il reato di cui agli artt. 495 e 337 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente contesta l’eccessività della pena e invoca un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato atteso che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 punto 4.1) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso il 12 febbraio 2025 Il co ighere es GLYPH ore