Ricorso inammissibile: perché la pena concordata in appello non si può più discutere
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale nel diritto processuale penale: una volta che la difesa e l’accusa hanno concordato la pena in appello, non è più possibile contestarne la misura con un successivo ricorso. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti dell’impugnazione e le conseguenze di un ricorso inammissibile.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna in primo grado per reati legati agli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990. In sede di appello, l’imputato e la pubblica accusa avevano raggiunto un accordo sulla pena, come consentito dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale. La Corte d’Appello, ritenendo congrua la richiesta concorde, aveva rideterminato la sanzione in sette anni di reclusione e 40.000 euro di multa.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, contestando proprio la misura della pena che egli stesso aveva contribuito a definire. La questione giunta al vaglio della Suprema Corte era quindi se fosse possibile rimettere in discussione una sanzione frutto di un patteggiamento in appello.
La Decisione della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato che l’orientamento giurisprudenziale in materia è consolidato e non lascia spazio a dubbi. L’imputato non può lamentarsi di una pena che ha liberamente concordato e che il giudice di secondo grado ha ritenuto adeguata.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di impugnazioni temerarie o palesemente infondate.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su una logica giuridica precisa. L’accordo sulla pena in appello, previsto dall’art. 599-bis c.p.p., presuppone un pieno accertamento della responsabilità penale dell’imputato già avvenuto nel primo grado di giudizio. Con la richiesta di concordato, l’appellante di fatto rinuncia a contestare la propria colpevolezza, concentrando la negoziazione esclusivamente sull’entità della sanzione.
Permettere di rimettere in discussione tale accordo in Cassazione svuoterebbe di significato l’istituto stesso del concordato in appello, che mira a definire il processo in modo più celere. La Cassazione, inoltre, ricorda che la sua funzione è quella di giudice di legittimità, non di merito. Non può quindi sostituire la propria valutazione a quella del giudice d’appello sulla congruità della pena, soprattutto quando questa è il risultato di una volontà concorde delle parti processuali.
La procedura seguita dalla Corte è altrettanto significativa. Ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., quando un ricorso è manifestamente infondato, la Corte può dichiararne l’inammissibilità de plano, cioè senza formalità di procedura e senza la necessità di un’udienza partecipata, accelerando ulteriormente la definizione del giudizio.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma la natura vincolante dell’accordo sulla pena raggiunto in appello. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che la scelta di percorrere la strada del concordato ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è una decisione strategica con effetti definitivi sulla misura della sanzione. Un eventuale ripensamento non troverà accoglimento in Cassazione e comporterà, al contrario, l’ulteriore condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, rendendo la presentazione di un ricorso inammissibile un passo processualmente ed economicamente svantaggioso.
È possibile contestare in Cassazione la misura di una pena che è stata concordata tra le parti in appello?
No, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, l’imputato non può porre in discussione la misura della pena che è stata liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice d’appello, ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato equitativamente.
Quale procedura adotta la Corte per un ricorso palesemente inammissibile?
In casi di manifesta inammissibilità, come quello in esame, la Corte di Cassazione procede ‘senza formalità di procedura’ (de plano), ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis c.p.p. Ciò significa che la decisione viene presa in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, accelerando la definizione del procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42229 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42229 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 22205/24 Khoulaid
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ha parzi modificato la sentenza di primo grado di condanna per reati di cui all’art. 73, comma 9 ottobre 1990, n. 309 riducendo la pena, su concorde richiesta delle parti, ad ann reclusione ed euro 40.000 di multa;
che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l’imputato non può po discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comu inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d procedimento definito ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltr delle parti sulla pena avviene all’esito di un pieno accertamento della respo dell’imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione dell’appellante;
che alla relativa declaratoria d’inammissibilità la Corte provvede «senza form procedura», ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e d somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024