Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35563 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35563 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2025 del GIP TRIBUNALE di Gela Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.11 G.I.P. del Tribunale di Gela, con sentenza del 21 maggio 2025, ha applicato a NOME, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed eu di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis, 625 cod. pen., in relazione al furt commesso in concorso con NOMENOME NOME NOME e COGNOME NOME, in data 28 gennaio 20 con le aggravanti di aver commesso il fatto in più di tre persone.
COGNOME NOME ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo, con motivo, violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione a Cost., 125, comma 3, e 129 cod. proc. pen.
In particolare, il ricorrente lamenta che il GRAGIONE_SOCIALE non ha correttamente motivato all’assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., essendosi limitato a f mere clausole di stile così incorrendo nel vizio di motivazione e nella violazione di legge.
3.11 ricorso è inammissibile.
3.1 11 ricorso è stato presentato personalmente dall’imputato, in violazione del c disposto degli arti. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
3.21n ogni caso, il motivo dedotto è inammissibile in quanto, a far tempo dal 3 agosto 2 effetto dell’art. 1, comma 51, della I. 23 giugno 2017 n. 103, il pubblico ministero e possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex ar ss. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto della pena e della misura di sicurezza”.
Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello attinente pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., come dedotto nel esame.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pr condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al v della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/09/2025