Ricorso Inammissibile Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Legge
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più battute nel processo penale per definire la posizione di un imputato in modo celere. Tuttavia, è fondamentale comprendere che la scelta di questo rito speciale comporta precise limitazioni sulle possibilità di impugnazione della sentenza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile contestare un accordo di pena, dichiarando un ricorso inammissibile patteggiamento quando basato su motivi non consentiti dalla legge.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da una sentenza del Tribunale di Como, con cui veniva ratificato un accordo di patteggiamento tra l’imputato e il pubblico ministero. La condanna riguardava il concorso nella detenzione illecita di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, tra cui hashish, cocaina, eroina e marijuana.
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza. La motivazione addotta a sostegno del ricorso era un presunto errore di diritto, specificamente legato alla genericità dell’imputazione formulata a carico del suo assistito.
La Decisione della Cassazione: Analisi del Ricorso Inammissibile Patteggiamento
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile senza necessità di formalità processuali, avvalendosi della procedura semplificata prevista dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. La decisione si fonda su un principio cardine che regola l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento: i motivi di ricorso sono tassativamente indicati dalla legge.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la sua decisione sull’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Tra questi non figura l'”errore di diritto per genericità dell’imputazione”. I motivi ammessi riguardano, ad esempio, l’espressione della volontà dell’imputato, la mancata corrispondenza tra la richiesta e la sentenza, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata, e l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Poiché il motivo sollevato dal ricorrente non rientrava in questo elenco chiuso, il ricorso è stato ritenuto ab origine privo di fondamento legale e, pertanto, inammissibile. La Suprema Corte ha sottolineato che l’accettazione del patteggiamento implica una sorta di rinuncia a contestare aspetti come la formulazione del capo d’imputazione, concentrando le eventuali doglianze future solo sui vizi specificamente previsti dalla normativa.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta della declaratoria di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha specificato che non sussistevano ragioni per esonerare l’imputato da tale condanna, in linea con i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica che produce effetti definitivi sulla possibilità di impugnazione. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che, una volta raggiunto l’accordo sulla pena, le porte del ricorso si chiudono per la maggior parte delle questioni, salvo quelle eccezionali e specifiche individuate dal legislatore. La genericità dell’imputazione, se non contestata nelle fasi preliminari, non può essere recuperata come motivo di impugnazione di una sentenza che ratifica la volontà delle parti.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, non è possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita tassativamente i motivi di ricorso. Motivi come la genericità dell’imputazione, come nel caso analizzato, non sono ammessi e rendono il ricorso inammissibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, nel caso di specie fissata in quattromila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso in questo caso è stato deciso senza le normali formalità d’udienza?
Il ricorso è stato deciso con una procedura semplificata, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., poiché la sua inammissibilità era evidente e poteva essere dichiarata ‘de plano’, ovvero senza la necessità di una discussione formale in udienza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38556 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38556 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME (CUI 0613AT4) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2024 del GIP TRIBUNALE di COMO
OSSERVA
Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Como ha recepito l’accordo delle parti su una pena p concorso nella detenzione illecita di più quantitativi di droga ;
ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalit ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;
che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto motivi (dedotto errore di diritto per genericità dell’imputazione), non deducibili ai sensi d 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata)
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso 1118 settembre 2024