Ricorso Inammissibile Patteggiamento: La Cassazione e i Limiti della Riforma Orlando
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, noto come patteggiamento, rappresenta una delle più importanti definizioni alternative del processo penale. Tuttavia, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è soggetta a limiti stringenti, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Analizziamo il caso di un ricorso inammissibile patteggiamento per comprendere le ragioni della decisione e le conseguenze per chi tenta di impugnare un accordo di pena senza validi motivi.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di un accordo con il Pubblico Ministero, otteneva dal Giudice per le Indagini Preliminari una sentenza di patteggiamento. La pena concordata era di tre anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione, oltre a una multa di 18.000 euro, per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti e all’estorsione.
Non soddisfatto della pena applicata, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una generica violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione alla quantificazione della sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha troncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato l’imputato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 4.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Una decisione netta che riafferma la rigidità dei presupposti per contestare una sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile Patteggiamento
La Corte ha basato la propria decisione su argomentazioni giuridiche precise e consolidate. In primo luogo, ha qualificato i motivi del ricorso come generici, privi di fondamento e, soprattutto, non rientranti nel novero di quelli ammessi dalla legge.
Il punto cruciale della motivazione risiede nell’applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’ del 2017, ha drasticamente limitato i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Il legislatore ha voluto in questo modo deflazionare il carico dei giudizi di impugnazione e dare maggiore stabilità agli accordi raggiunti tra accusa e difesa.
Secondo la Corte, le critiche del ricorrente sulla misura della pena non possono trovare spazio in sede di legittimità, poiché la pena è stata oggetto di accordo tra le parti. La Cassazione ha inoltre osservato che la pena concordata rientrava pienamente nella ‘forchetta’ prevista dalla legge per i reati contestati e che, anzi, la pena base era stata individuata in termini prossimi al minimo edittale. Di conseguenza, non sussisteva alcuna illegalità della sanzione che potesse giustificare l’intervento della Corte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che, una volta raggiunto e ratificato dal giudice, acquista una notevole stabilità. Chi intende impugnarlo deve basare il proprio ricorso su vizi specifici e tassativamente previsti dalla legge, come un difetto nel consenso, l’illegalità della pena (ad esempio, perché superiore o inferiore ai limiti di legge) o altri vizi procedurali gravi.
Le critiche generiche sulla congruità della pena, essendo questa il frutto di una negoziazione, sono destinate a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità. Questa decisione serve da monito: un ricorso avventato non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche significative conseguenze economiche, come la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per motivi specifici e limitati previsti dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Non sono ammesse contestazioni generiche sulla misura della pena che è stata concordata tra le parti.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a meno che non dimostri l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Perché in questo caso specifico il ricorso è stato ritenuto inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi erano generici, infondati e non rientravano tra quelli consentiti dalla legge dopo la Riforma Orlando. Inoltre, la Corte ha verificato che la pena concordata era legale e vicina al minimo previsto dalla norma incriminatrice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33788 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33788 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2024 del GIP TRIBUNALE di VERBANIA
dato avviso alle parti;, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Verbania gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi nove giorni dieci di reclusione ed euro 18.000 in relazione a ipotesi di traffico di sostanza stupefacente e di estorsione.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla misura della pena applicata.
I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall’articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 e in mancanza di una prova liquida della ipotesi meno grave.
D’altro canto, la pena concordata rientra nella forchetta prevista nella norma incriminatrice ed anzi la pena base risulta indicata in termini prossimi al minimo edittale.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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