Ricorso inammissibile patteggiamento: i limiti all’impugnazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile presentare ricorso, evidenziando come la proposizione di motivi non previsti dalla legge conduca a un ricorso inammissibile patteggiamento con conseguente condanna a spese e sanzioni.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) emessa dal GIP di un tribunale. L’imputato aveva concordato una pena per una serie di reati, tra cui la detenzione illecita di una considerevole quantità di sostanze stupefacenti (hashish), resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione avverso la sentenza, sollevando questioni relative sia alla violazione di legge sia a un presunto vizio di motivazione.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile patteggiamento
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. La decisione è stata presa avvalendosi della procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale, che consente una declaratoria di inammissibilità senza le formalità dell’udienza quando il ricorso è palesemente infondato.
Alla declaratoria di inammissibilità è seguita, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nell’applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla riforma Orlando (legge n. 103/2017), elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. L’elenco è molto ristretto e non include le censure generiche di violazione di legge o di vizio della motivazione.
Nel caso specifico, il ricorrente aveva lamentato:
1. Una presunta violazione di legge in relazione all’art. 129 c.p.p., sostenendo che avrebbero dovuto sussistere i presupposti per un proscioglimento immediato.
2. Un vizio di motivazione riguardo alla continuazione tra il reato oggetto del patteggiamento e un’altra precedente condanna.
La Corte ha osservato che nessuno di questi motivi rientra nel catalogo chiuso previsto dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. Di conseguenza, il ricorso era stato proposto per motivi non consentiti dalla legge e, come tale, doveva essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento implica una sostanziale rinuncia a far valere gran parte delle doglianze proponibili con un’impugnazione ordinaria. La legge limita drasticamente la possibilità di contestare la sentenza, con l’obiettivo di garantire la stabilità e la rapidità che caratterizzano questo rito speciale.
Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò significa che la decisione di patteggiare deve essere ponderata con estrema attenzione. Una volta emessa la sentenza, le possibilità di rimetterla in discussione sono minime e circoscritte a vizi specifici (come l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena). Proporre un ricorso basato su motivi diversi espone al rischio concreto non solo di un rigetto, ma anche di una condanna al pagamento di ulteriori somme, rendendo l’impugnazione un’iniziativa controproducente.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma il ricorso in Cassazione è consentito solo per i motivi tassativamente elencati nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Le possibilità di impugnazione sono quindi molto limitate rispetto a una sentenza emessa a seguito di un rito ordinario.
Quali motivi di ricorso non sono ammessi contro una sentenza di patteggiamento?
Secondo la decisione in esame, non sono ammessi motivi come la generica violazione di legge, la presunta sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. o il vizio di motivazione su aspetti come la continuazione tra reati, poiché non rientrano nell’elenco specifico previsto dalla legge.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non consentiti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Questa declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso analizzato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38558 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38558 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEN EGNI NOME NOME a AVEZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANO svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Avezzano ha recepito l’accordo delle parti su una pena pe più reati ;
ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalit ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;, che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto motivi (violazione di legge e vizio della motivazione in relazione ai presupposti per una pronun ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen. e vizio della motivazione sulla continuazione con altro di cui a precedente condanna), non deducibili ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 18 settembre 2024
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