Ricorso Inammissibile Patteggiamento: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Accedere a un procedimento speciale come il patteggiamento offre indubbiamente dei vantaggi, ma comporta anche delle precise limitazioni, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di impugnazione. La recente ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi mette in luce proprio questi confini, spiegando perché un ricorso inammissibile per patteggiamento viene rigettato quando non si basa su motivi specifici e legalmente previsti. Questo caso offre una lezione chiara sui presupposti per contestare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti.
I Fatti del Caso: Un Appello Dopo il Patteggiamento
Un imputato, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero e aver ottenuto la ratifica dal Giudice dell’Udienza Preliminare, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due aspetti principali: la presunta mancanza di motivazione da parte del giudice sulla congruità della pena applicata e un’errata qualificazione giuridica del fatto contestato. In sostanza, il ricorrente non contestava un’eventuale illegalità della sanzione, ma la sua adeguatezza e l’inquadramento del reato, ritenendoli non correttamente valutati.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione presa de plano (cioè senza udienza pubblica, data la manifesta infondatezza), ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una rigorosa interpretazione delle norme che regolano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Le Motivazioni: I Limiti del Ricorso Inammissibile Patteggiamento
La Corte ha chiarito che il ricorso era destinato al fallimento fin dall’inizio, poiché fondato su motivi non consentiti dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce un elenco tassativo di ragioni per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento. Le critiche generiche sulla congruità della pena o sulla motivazione non rientrano tra queste. L’accordo tra accusa e difesa, una volta ratificato dal giudice, cristallizza la pena, la cui congruità non può più essere messa in discussione se non per profili di palese illegalità.
Errore Manifesto e Qualificazione Giuridica
Un punto cruciale della motivazione riguarda la contestazione sulla qualificazione giuridica. La Cassazione ribadisce un principio consolidato: l’errore nella qualificazione del fatto può essere motivo di ricorso solo se è “manifesto”. Questo significa che l’errore deve essere palese, immediatamente evidente dalla lettura del capo di imputazione, senza necessità di complesse interpretazioni o valutazioni di merito. Deve trattarsi di una qualificazione “palesemente eccentrica” rispetto ai fatti descritti. Nel caso di specie, le argomentazioni del ricorrente erano aspecifiche e non dimostravano un errore così evidente, rendendo il ricorso inammissibile per patteggiamento anche sotto questo profilo.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità. Comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, ritenendo che il ricorrente avesse proposto il ricorso con colpa, essendo la causa di inammissibilità chiaramente prevedibile. Questa sanzione serve a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Le Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
L’ordinanza in esame è un importante promemoria dei limiti stringenti posti all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. Chi sceglie questa via processuale deve essere consapevole che la possibilità di contestare la decisione del giudice è circoscritta a motivi ben precisi, come l’illegalità della pena o un errore giuridico macroscopico e indiscutibile. Lamentele generiche sulla valutazione del giudice o sulla congruità della pena concordata non trovano spazio in sede di legittimità, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità con le relative conseguenze economiche.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione è consentita solo per i motivi specificamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che includono, tra gli altri, vizi del consenso o l’illegalità della pena, ma non la sua semplice congruità.
Cosa si intende per “errore manifesto” nella qualificazione giuridica del fatto?
Per errore manifesto si intende un errore di diritto che risulta palese, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, dalla semplice lettura del capo di imputazione. La qualificazione data dal giudice deve apparire palesemente eccentrica rispetto alla descrizione del fatto contestato.
Quali sono le conseguenze se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come nel caso di specie, il giudice può condannarlo al pagamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende se ritiene che l’impugnazione sia stata proposta per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45711 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45711 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Massafra il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 21 marzo 2023 dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
osserva
Il ricorso può essere trattato de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto fondata su motivi diversi da quelli previsti dall’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Il ricorrente, infatti, senza allegare argomentazioni a sostegno d eventuale illegalità della pena, si limita a dedurre, peraltro con argomen generiche, la mancanza di motivazione in ordine alla congruità della pena ed qualificazione giuridica del fatto.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, va ribadito che in tema di applica della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione d ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod proc. pen., l’erronea qualificazione g del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, conf quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margi opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputaz sicché è inammissibile l’impugnazione che, come nel caso in esame, denunci, in mo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatame evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagame delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al ve della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendo ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colp determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente