Ricorso Inammissibile Patteggiamento: I Limiti Chiariti dalla Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più rapide per la definizione del processo penale. Tuttavia, una volta che il giudice ha ratificato l’accordo, le possibilità di impugnare la sentenza sono estremamente limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile patteggiamento e condannando il ricorrente a una pesante sanzione pecuniaria. Analizziamo la decisione per comprendere quali sono i confini invalicabili dell’appello in questi casi.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza emessa dal Giudice per l’Udienza Preliminare (G.I.P.) del Tribunale di Milano, con la quale un imputato aveva ‘patteggiato’ una pena di due anni di reclusione e 800 euro di multa per i reati di furto in abitazione aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Nonostante l’accordo raggiunto tra difesa e accusa, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso in Cassazione.
I Motivi del Ricorso e il Tema del Ricorso Inammissibile Patteggiamento
Il ricorso si fondava su due principali motivi di doglianza:
1. Violazione del diritto di difesa: Si lamentava la mancata traduzione degli atti processuali in una lingua comprensibile per l’imputato, in violazione degli articoli 143 e 178 del codice di procedura penale.
2. Violazione di legge: Si contestava l’omessa motivazione da parte del giudice di primo grado sulle ragioni che impedivano un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Entrambi i motivi, sebbene potenzialmente rilevanti in un processo ordinario, si scontrano con le rigide barriere poste dalla legge per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in modo netto e senza necessità di formalità. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, elenca tassativamente i soli motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere contestata in Cassazione.
I motivi ammessi sono esclusivamente:
* Problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole).
* Difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
* Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
I giudici hanno evidenziato come le censure sollevate dal ricorrente – la mancata traduzione e l’omessa motivazione sull’art. 129 c.p.p. – non rientrassero in nessuna di queste categorie. Pertanto, il ricorso era stato proposto per motivi non consentiti dalla legge, rendendolo ab origine inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma un principio cruciale: la scelta del patteggiamento comporta una sostanziale rinuncia a far valere gran parte delle possibili eccezioni processuali. Le questioni come la comprensibilità degli atti devono essere sollevate prima o durante la formalizzazione dell’accordo, non dopo che la sentenza è stata emessa.
L’ordinanza ha anche delle conseguenze pratiche significative per il ricorrente. La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma di ben 4.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione, motivata dall’elevato coefficiente di colpa nel proporre un’impugnazione palesemente infondata, serve come deterrente per evitare ricorsi dilatori o pretestuosi che ingolfano il sistema giudiziario. In sintesi, prima di impugnare una sentenza di patteggiamento, è fondamentale verificare scrupolosamente che i motivi rientrino nel ristretto novero consentito dalla legge, pena l’inammissibilità e severe sanzioni economiche.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita strettamente i motivi di ricorso. Non si può impugnare per motivi generici come la valutazione delle prove o la mancata traduzione degli atti, se non sono collegati all’espressione della volontà di patteggiare.
Quali sono i motivi consentiti per ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi consentiti riguardano esclusivamente l’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’errata qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non consentiti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come in questo caso, la Corte di Cassazione condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata fissata in 4.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25574 Anno 2024
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25574 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO
dato avviso alle parti; (.
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 5 luglio 2022 il G.I.P. del Tribunale di Milano h applicato a NOMENOME ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena d due di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine ai reati di furto in abit aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale.
Avverso l’indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputat a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione de artt. 143 e 178, lett. c), cod. proc. pen., per mancata traduzione degli att lingua a lui comprensibile; violazione di legge, per omessa motivazione de ragioni di mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto c motivi non consentiti.
Le dedotte censure non rientrano, infatti, tra quelle indicate dall’art comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attin all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’ della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, esse pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, co 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficie di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conform giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024
Il Consigliere estensore
DEPOSITATA
Il P esidente