Ricorso Inammissibile Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti
Quando si sceglie la via del patteggiamento, ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti, si accettano anche le sue precise regole, inclusi i limiti stringenti per un’eventuale impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile patteggiamento e condannando i ricorrenti a sanzioni pecuniarie. Analizziamo questa decisione per capire quali sono i confini invalicabili del ricorso in Cassazione dopo un patteggiamento.
I Fatti del Caso
Due imputati erano stati condannati in primo grado dal G.I.P. del Tribunale di Bari a seguito di un accordo di patteggiamento per un reato previsto dall’art. 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti. Le pene applicate erano rispettivamente di quattro anni e quattro mesi di reclusione con 16.000 euro di multa per il primo, e di cinque anni di reclusione con 20.000 euro di multa per il secondo. Nonostante l’accordo raggiunto, entrambi gli imputati hanno deciso di proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza.
I Motivi del Ricorso e la questione del Ricorso Inammissibile Patteggiamento
I ricorsi, presentati separatamente ma con motivazioni identiche, si basavano su due presunti vizi della sentenza di primo grado:
1. Vizio di motivazione: si contestava la mancata valutazione da parte del giudice della possibilità di prosciogliere gli imputati ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, che impone l’assoluzione in presenza di evidenti cause di non punibilità.
2. Mancanza di motivazione: si lamentava l’assenza di una giustificazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati.
Questi motivi, tuttavia, si scontrano frontalmente con i limiti legislativi imposti per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello procedurale, rilevando che i motivi addotti non erano consentiti dalla legge.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, elenca in modo tassativo i soli motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata in Cassazione. Essi sono:
* Difetti relativi all’espressione della volontà dell’imputato.
* Mancata correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La Corte ha chiarito che le censure sollevate dai ricorrenti, relative a un presunto vizio o a una carenza di motivazione, non rientrano in nessuna di queste categorie. Di conseguenza, i ricorsi erano ab origine destinati all’inammissibilità.
La Corte ha quindi proceduto con una declaratoria “senza formalità”, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., una procedura accelerata per i casi di manifesta inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa pronuncia offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, ribadisce che la scelta del patteggiamento comporta una rinuncia quasi totale al diritto di impugnazione nel merito. Le uniche porte per un ricorso in Cassazione sono quelle, strettissime, aperte dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. In secondo luogo, evidenzia le conseguenze di un’impugnazione proposta al di fuori di questi binari: l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma, in questo caso fissata in 4.000 euro per ciascun ricorrente, a favore della Cassa delle ammende. Una sanzione che la Corte ha giustificato con “l’elevato coefficiente di colpa” nel proporre un ricorso palesemente infondato.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
No, l’impugnazione è possibile solo per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che non includono un generico vizio di motivazione ma solo difetti specifici come l’errata qualificazione giuridica, l’illegalità della pena, o problemi legati alla volontà dell’imputato.
Perché i ricorsi presentati in questo caso sono stati dichiarati inammissibili?
Sono stati dichiarati inammissibili perché i motivi sollevati – vizio e mancanza di motivazione sulla possibilità di proscioglimento e sulla qualificazione giuridica – non rientravano nell’elenco chiuso dei motivi consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice in base alla colpa nella proposizione dell’impugnazione. In questo caso, la somma è stata di 4.000 euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45586 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45586 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 del GIP TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 10 novembre 2022 il G.I.P. del Tribunale di Bari ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a COGNOME NOME la pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 16.000,00 di multa e a COGNOME NOME la pena di anni cinque di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine ad ipotesi di reato ex art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso l’indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, con due distinti atti, deducendo, con identici motivi: vizio d motivazione in ordine alla possibilità di emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti.
Le dedotte censure non rientrano, infatti, tra quelle indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illega della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023