Ricorso Inammissibile Patteggiamento: L’Errore Materiale in Motivazione Non Basta
Il patteggiamento è una scelta processuale che chiude il procedimento penale con un accordo sulla pena tra imputato e Pubblico Ministero. Ma cosa succede se la sentenza del giudice presenta una contraddizione? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 45564/2023, chiarisce i confini molto stretti dell’impugnazione in questi casi, confermando che un ricorso inammissibile patteggiamento può essere la conseguenza di motivi non previsti dalla legge, anche di fronte a un’apparente anomalia nella motivazione.
I Fatti del Caso: La Condanna e il Ricorso
Un imputato, dopo aver concordato con la Procura una pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per un reato legato agli stupefacenti, veniva condannato dal G.I.P. del Tribunale a due anni e otto mesi di reclusione e 6.000 euro di multa.
Tuttavia, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso in Cassazione. Il motivo? Una palese contraddizione nella motivazione della sentenza: il giudice menzionava l’integrazione delle circostanze attenuanti generiche, ma poi, nel calcolo finale, non ne teneva minimamente conto, applicando la pena esattamente come concordata tra le parti.
Analisi del Ricorso Inammissibile Patteggiamento e i Limiti di Legge
L’esito del ricorso era segnato fin dall’inizio. La difesa lamentava una contraddittorietà, ma la Cassazione ha subito evidenziato come tale censura non rientrasse nel novero dei motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. La riforma legislativa (legge n. 103/2017) ha infatti introdotto l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che limita drasticamente le possibilità di appello.
I Motivi Tassativi di Ricorso
Secondo la norma, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per motivi attinenti a:
1. L’espressione della volontà dell’imputato (es. vizio del consenso).
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Il motivo sollevato dalla difesa non rientrava in nessuna di queste categorie.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e precisa. Gli Ermellini hanno chiarito che la censura sollevata non riguardava nessuno dei punti elencati nell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In particolare, non si poteva parlare di “illegalità della pena”.
La pena applicata era esattamente quella concordata tra le parti e, in sé, era legale. Il riferimento alle attenuanti generiche nella parte motivazionale della sentenza del G.I.P. è stato qualificato come un semplice e “evidente errore materiale”. Si è trattato di una svista nella stesura del provvedimento che, tuttavia, non ha avuto alcuna incidenza concreta sulla quantificazione della sanzione. Poiché l’errore non ha modificato la pena concordata, non ha generato alcuna illegalità.
Di conseguenza, non sussistendo un valido motivo di impugnazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile “senza formalità”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la sentenza di patteggiamento gode di una stabilità quasi assoluta, e le possibilità di rimetterla in discussione sono eccezionali e rigorosamente circoscritte dalla legge. Un errore formale o una contraddizione nella motivazione, se non si traducono in una delle quattro specifiche violazioni previste dall’art. 448 c.p.p., non sono sufficienti a giustificare un ricorso. La decisione sottolinea l’importanza di distinguere tra un’illegalità sostanziale della pena e un mero errore materiale che non ne inficia il contenuto. Per l’imputato, la conseguenza di un ricorso basato su motivi non consentiti è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi tipo di errore nella motivazione?
No. Secondo la Corte, il ricorso è possibile solo per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Una contraddizione o un errore materiale nella motivazione che non incide sulla legalità della pena non è un motivo valido.
Un errore del giudice nel menzionare le attenuanti generiche rende la pena illegale?
No. In questo caso, la Corte ha stabilito che la menzione delle attenuanti generiche, senza la loro effettiva applicazione, costituisce un mero “errore materiale” che non intacca la legalità della pena, la quale era stata correttamente determinata sulla base dell’accordo tra le parti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 4.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45564 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45564 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MARCIANISE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
aro avvibìfe parta
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 14 dicembre 2022 il G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a COGNOME NOME la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso l’indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà della motivazione in riferimento agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen.; 444 e 445 cod. proc. pen., per essere stato fatto riferimento in motivazione all’integrazione delle circostanze attenuanti generiche, senza poi che di esse sia stato tenuto conto in sede di determinazione della pena.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.
La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall’art. 448 comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illega della pena o della misura di sicurezza. Non si ravvisa, infatti, nessuna illegalità della pena, considerato che in essa, per come è stata determinata sull’accordo delle parti, non è stato fatto riferimento alcuno alle circostanze attenuanti generiche, indicate dal G.I.P. in motivazione solo in ragione di un evidente errore materiale – senza, tuttavia, che lo stesso abbia in qualche modo inciso ai fini della quantificazione della pena applicata -.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Pr sidente