Ricorso Inammissibile Patteggiamento: Quando la Cassazione Chiude la Porta
La sentenza di applicazione della pena su richiesta, comunemente nota come patteggiamento, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, le possibilità di impugnarla sono estremamente limitate. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile patteggiamento, delineando i confini invalicabili posti dal legislatore. Il caso analizzato riguarda un individuo che, dopo aver concordato la pena per reati in materia di stupefacenti, ha tentato di rimettere in discussione la decisione davanti alla Suprema Corte, scontrandosi con le rigide barriere procedurali.
I Fatti del Processo
Un imputato aveva definito la propria posizione processuale attraverso un patteggiamento davanti al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale. La pena era stata concordata con il Pubblico Ministero per reati previsti dal Testo Unico sugli Stupefacenti, in particolare per una fattispecie aggravata. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva successivamente di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza, cercando di ottenere una revisione della sua condanna.
I Motivi del Ricorso e il Tema del Ricorso Inammissibile Patteggiamento
Il ricorrente basava la sua impugnazione su due principali doglianze:
1. Violazione di legge: Sosteneva che il giudice di primo grado avesse omesso di valutare la possibile presenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. Secondo la difesa, il giudice del patteggiamento avrebbe dovuto, prima di ratificare l’accordo, verificare l’assenza di palesi motivi per un’assoluzione.
2. Vizio di motivazione: Contestava la sussistenza di un’aggravante specifica (prevista dall’art. 80 del d.P.R. 309/1990), ritenendo che la sua applicazione fosse ingiustificata e che la motivazione sul punto fosse carente.
Questi motivi, tuttavia, si scontrano con i limiti specifici imposti quando si tratta di impugnare una sentenza di patteggiamento, portando dritto a un ricorso inammissibile patteggiamento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in modo netto e senza necessità di un’udienza formale (procedura de plano). La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: i motivi per ricorrere contro una sentenza di patteggiamento non sono liberi, ma sono tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
La Corte ha qualificato il ricorso come ‘generico’ e, soprattutto, ‘proposto al di fuori dei casi previsti’. La legge, infatti, non consente di contestare, dopo un patteggiamento, né la valutazione delle prove (come l’esistenza di un’aggravante) né la mancata applicazione delle cause di proscioglimento dell’art. 129 c.p.p., a meno che non emergano in modo evidente e inequivocabile dagli atti (ictu oculi), circostanza non ravvisata nel caso di specie.
Il patteggiamento è un accordo tra le parti processuali che implica una parziale rinuncia a far valere determinate difese in cambio di uno sconto di pena. Permettere un’impugnazione su motivi ampi significherebbe snaturare l’istituto stesso. Pertanto, la Corte ha ribadito che il controllo successivo è limitato a vizi ben specifici (come un errore nel calcolo della pena o l’applicazione di una pena illegale), escludendo le questioni sollevate dal ricorrente.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento consolidato: chi sceglie la via del patteggiamento accetta un percorso processuale con margini di impugnazione estremamente ridotti. La decisione della Cassazione serve da monito: non è possibile utilizzare il ricorso per rimettere in discussione il merito di una scelta processuale già compiuta e ratificata. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della manifesta infondatezza della sua iniziativa.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, la sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per i motivi specificamente ed esclusivamente previsti dalla legge, come indicato dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Perché i motivi presentati dall’imputato non sono stati accettati dalla Corte?
I motivi, relativi alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento e alla sussistenza di un’aggravante, sono stati ritenuti generici e al di fuori dei casi consentiti dalla legge per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento, che non permette una rivalutazione del merito della causa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42236 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42236 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 22257/24 Corsaro
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con consenso del P.M.;
che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al manc esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri., nonché alla ritenuta sussistenza dell’aggravante ex art. 80 d.P.R. cit.;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024