Ricorso Inammissibile Patteggiamento: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, noto come patteggiamento, rappresenta una delle principali vie per la deflazione del carico giudiziario. Tuttavia, i limiti alla sua impugnazione sono stringenti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i confini del sindacato di legittimità, confermando che un ricorso inammissibile patteggiamento è la conseguenza inevitabile quando le censure sono generiche e non evidenziano palesi vizi della sentenza di primo grado. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio la logica del sistema.
I Fatti del Caso
Un individuo, dopo aver concordato con il Pubblico Ministero una pena per i reati di furto pluriaggravato e porto di coltello, vedeva la richiesta accolta dal Tribunale di Bari. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione contro la sentenza di patteggiamento. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava un presunto vizio di motivazione: a suo dire, il giudice di merito avrebbe omesso di valutare la sussistenza di cause di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale, che impongono il proscioglimento anche in sede di patteggiamento se ne ricorrono i presupposti.
Il ricorso inammissibile patteggiamento secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha adottato una decisione netta, dichiarando il ricorso inammissibile senza neppure la necessità di una discussione formale in udienza. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sentenza di patteggiamento può essere oggetto di ricorso per vizio di motivazione solo in casi eccezionali e ben definiti.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che il controllo sulla corretta applicazione dell’articolo 129 c.p.p. in una sentenza di patteggiamento è possibile solo se, dal testo stesso della sentenza impugnata, emerge in modo evidente la sussistenza di una causa di non punibilità. In altre parole, non basta lamentare una mancata valutazione da parte del giudice; è necessario che l’erroneità della sua decisione sia palese e immediatamente riscontrabile dagli atti menzionati nel provvedimento.
Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a denunciare un vizio di motivazione in astratto, senza neanche allegare quale specifica causa di non punibilità sarebbe stata trascurata e, soprattutto, senza indicare elementi concreti che ne dimostrassero l’evidenza. Di fronte a una censura così generica, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile patteggiamento.
Inoltre, la Cassazione ha applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che permette di dichiarare l’inammissibilità del ricorso de plano, ovvero senza le formalità della pubblica udienza, quando questa risulta manifesta. Tale procedura accelerata ha comportato, come conseguenza diretta, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: l’accesso al giudizio di legittimità dopo un patteggiamento è estremamente limitato. Non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere la propria posizione. Il ricorso è ammesso solo per vizi specifici e macroscopici, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena. Per quanto riguarda la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., la soglia di ammissibilità è ancora più alta: l’esistenza di una causa di proscioglimento deve essere talmente evidente da rendere palesemente errata la decisione del giudice che ha ratificato l’accordo tra le parti. In assenza di tale evidenza, il tentativo di impugnazione si traduce in un ricorso inammissibile patteggiamento, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per vizio di motivazione riguardo alla mancata assoluzione?
Sì, ma solo a una condizione molto restrittiva: dal testo della sentenza impugnata deve apparire evidente la sussistenza di una causa di non punibilità (ex art. 129 c.p.p.). Una semplice denuncia generica, senza che tale evidenza emerga dagli atti, non è sufficiente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in quattromila euro.
In quali casi la Corte di Cassazione può dichiarare l’inammissibilità di un ricorso senza formalità di procedura?
Ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis c.p.p., la Corte può dichiarare l’inammissibilità senza le formalità di procedura (cioè senza udienza pubblica) quando la causa di inammissibilità è manifesta, come nel caso di un ricorso basato su motivi non consentiti dalla legge o palesemente infondati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34013 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 34013 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Modugno il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 15 gennaio 2024 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che il Tribunale di Bari ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da NOME COGNOME in ordine ai reati di furto pluriaggravato e porto di coltello, a lui ascritti in rubrica;
che avverso detta sentenza ricorre l’imputato articolando un unico motivo di censura, a mezzo del quale denuncia il vizio di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità (ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.);
che la censura non può essere dedotta atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di sindacato di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se d testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), circostanza neanche allegata dal ricorrente;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 giugno 2024
Il C e estensore
Il Presi nte