Ricorso Inammissibile nel Patteggiamento: Quando non si Possono Chiedere Nuove Attenuanti
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione rapida dei procedimenti penali. Tuttavia, la sua natura di accordo tra accusa e difesa impone limiti precisi alle successive possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: il ricorso inammissibile nel patteggiamento è una conseguenza certa quando si tenta di introdurre elementi, come nuove circostanze attenuanti, che non erano parte dell’accordo iniziale. Analizziamo questa importante pronuncia.
Il Caso in Esame: dal Patteggiamento all’Appello in Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza del Tribunale di Torino, con cui un imputato, a seguito di un accordo con il Pubblico Ministero, vedeva applicarsi una pena di un anno e due mesi di reclusione e 400 euro di multa per i reati di truffa e ricettazione. La pena concordata teneva già conto del riconoscimento di attenuanti generiche e di una specifica, considerate prevalenti sulla recidiva, oltre alla riduzione prevista per la scelta del rito.
Nonostante l’accordo, la difesa decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione per il mancato riconoscimento di un’ulteriore circostanza attenuante: quella prevista dall’art. 62, n. 6, del codice penale (relativa all’integrale riparazione del danno).
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile nel Patteggiamento
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e cristallizzato in una norma specifica del codice di procedura penale.
La Corte ha infatti evidenziato come l’appello contro una sentenza di patteggiamento sia soggetto a limiti stringenti. Non si tratta di un’impugnazione ordinaria in cui si può rimettere in discussione ogni aspetto della sentenza, ma di un rimedio eccezionale con motivi ben definiti.
Le Motivazioni Giuridiche della Suprema Corte
Il fulcro della motivazione risiede nell’applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è inammissibile se si deduce l’omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate esplicitamente nella richiesta di applicazione di pena.
In altre parole, il patteggiamento è un “pacchetto chiuso”: l’accordo tra le parti definisce l’intero perimetro della decisione del giudice, inclusi i reati, le circostanze aggravanti e attenuanti, e il bilanciamento tra di esse. Se una specifica attenuante non è stata inserita in questo accordo, non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità. La Corte ha richiamato una propria precedente pronuncia (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020) per rafforzare questo principio, sottolineando la natura negoziale del rito, che preclude ripensamenti successivi su elementi non pattuiti.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per la pratica forense: la fase di negoziazione del patteggiamento è decisiva e deve essere condotta con la massima attenzione. Ogni elemento favorevole all’imputato, in particolare ogni circostanza attenuante applicabile, deve essere chiaramente indicato e concordato nella richiesta di applicazione della pena. Dimenticare o tralasciare una circostanza in questa fase significa, nella quasi totalità dei casi, perdere definitivamente la possibilità di farla valere. Il patteggiamento sigilla l’accordo e le porte della Cassazione, su questi punti, restano chiuse.
È possibile appellare in Cassazione una sentenza di patteggiamento per lamentare il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante?
No, non è possibile se la circostanza attenuante in questione non era stata menzionata nella richiesta di applicazione della pena (patteggiamento) concordata tra le parti.
Qual è il fondamento normativo per l’inammissibilità di questo tipo di ricorso?
Il fondamento è l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che limita i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48311 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 48311 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da avverso la sentenza n. 593/21 in data 08/05/2023 del Tribunale di Torino, sesta
NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ex art.
preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 08/05/2023, il Tribunale di Torino, su conforme richiesta delle parti, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., quest’ultima con giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata, unificati i reati contestati (truffa e ricettazione) nel vincolo della continuazione ed operata la diminuzione per la scelta del rito, applicava a NOME COGNOME la pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 400 di multa.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
Invero, per consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di patteggiannento, è inammissibile, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, COGNOME, Rv. 279117).
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/10/2023.