Ricorso Inammissibile Patteggiamento: la Cassazione Conferma i Limiti all’Impugnazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale penale: la sentenza emessa a seguito di patteggiamento non è, di norma, appellabile per motivi che riguardano la congruità della pena concordata. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i limiti e le conseguenze della scelta di un rito alternativo come il ricorso inammissibile patteggiamento.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Bologna per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), decidevano di presentare ricorso per Cassazione. La loro impugnazione si concentrava esclusivamente su questioni relative al trattamento sanzionatorio, ovvero alla misura della pena che era stata determinata in primo grado. Tuttavia, la particolarità del caso risiedeva nel fatto che la sentenza impugnata era il risultato di un “concordato sanzionatorio”, meglio noto come patteggiamento, ovvero un accordo raggiunto tra gli imputati e la pubblica accusa e ratificato dal giudice.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile Patteggiamento
La Suprema Corte, con una procedura snella e senza udienza pubblica (de plano), ha dichiarato i ricorsi presentati da entrambi gli imputati come inammissibili. La decisione si fonda su una logica giuridica consolidata: l’accordo raggiunto con il patteggiamento presuppone il consenso dell’imputato non solo sull’accusa, ma anche sulla pena finale. Di conseguenza, non è possibile, in un secondo momento, contestare proprio l’elemento – la pena – su cui si era precedentemente trovato un accordo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha chiarito che i motivi addotti dai ricorrenti erano “non deducibili”, poiché afferivano a una presunta omessa motivazione sulla determinazione della pena. Tuttavia, nel contesto del patteggiamento, la motivazione del giudice sulla quantificazione della pena è intrinseca all’accordo stesso tra le parti. L’imputato, accettando il rito, acconsente alla sanzione proposta.
L’unico margine di impugnazione per una sentenza di patteggiamento riguarda l’eventualità di una “pena illegale”, ovvero una sanzione non prevista dalla legge per quel tipo di reato o calcolata in violazione di norme inderogabili. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno sollevato questioni di illegalità della pena, ma si sono limitati a contestarne la congruità, un argomento incompatibile con la natura consensuale del patteggiamento. Pertanto, i ricorsi sono stati giudicati inammissibili.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza il valore dell’istituto del patteggiamento come scelta processuale che implica una rinuncia a contestare nel merito la pena concordata. La decisione di patteggiare deve essere ponderata attentamente, poiché chiude la porta a future doglianze sulla misura della sanzione. La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Perché il ricorso degli imputati è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché verteva sulla misura della pena, che era già stata concordata tra le parti attraverso un patteggiamento. Accettando tale accordo, gli imputati avevano implicitamente rinunciato a contestare la congruità della sanzione.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per motivi specifici. Non si può contestare la misura della pena concordata, a meno che non si dimostri che la pena applicata sia “illegale”, cioè non conforme a quanto previsto dalla legge per quel reato.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2378 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2378 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME;
Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, perché proposti per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, risultato dell’accordo delle parti, e alla determinazione della pena, non involgente pena illegale, e dunque su argomenti incompatibili con l’avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso imputato e tale da presupporre il suo consenso in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d. PR. 309/1990;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025
La Consigliera COGNOME atrice
Il Presi nte