Ricorso Inammissibile Patteggiamento: Quando l’Appello è Troppo Generico
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle principali vie per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito non preclude totalmente la possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di tale impugnazione, sanzionando con l’inammissibilità un ricorso ritenuto eccessivamente generico. Analizziamo questo caso per capire quando un ricorso inammissibile patteggiamento diventa una conseguenza inevitabile e costosa.
I Fatti del Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso in Cassazione
Il caso nasce da una sentenza del Tribunale di Ancona, che aveva applicato, su richiesta concorde delle parti, una pena per i reati di tentato furto aggravato (artt. 56, 624 e 625 n.7 c.p.) a un imputato. Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della decisione.
I Motivi del Ricorso: Una Questione di Qualificazione Giuridica
Il fulcro del ricorso verteva su un’unica censura: la violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe dovuto inquadrare la condotta non come tentato furto aggravato, bensì nella più lieve ipotesi di furto per particolare tenuità, previsto dall’articolo 626, comma 1, del codice penale.
Questo motivo di ricorso rientra, in astratto, tra quelli ammessi dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento, come specificato dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte: Quando un Ricorso sul Patteggiamento è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. La decisione si fonda su una rigorosa interpretazione della normativa vigente, la quale limita fortemente le possibilità di impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La legge permette di ricorrere solo per motivi specifici, tra cui l’erronea qualificazione giuridica del fatto. Tuttavia, non basta semplicemente enunciare l’errore; è necessario argomentarlo in modo specifico.
In questo caso, il ricorso inammissibile patteggiamento è stato una conseguenza diretta della genericità del motivo presentato. La difesa si era limitata a sostenere la necessità di una diversa qualificazione giuridica senza indicare quali elementi concreti, presenti agli atti, avrebbero dovuto indurre il giudice di merito a tale diversa conclusione.
Le Motivazioni
La Corte ha sottolineato che, secondo l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è possibile solo per motivi specifici, tra cui l’erronea qualificazione giuridica del fatto. Tuttavia, per evitare abusi di questo strumento, il legislatore ha inteso che il ricorso debba essere fondato su elementi specifici e non su una generica contestazione. Il ricorrente ha l’onere di indicare con precisione gli elementi fattuali, già noti al giudice del patteggiamento, che rendevano palese e indiscutibile l’errore di qualificazione.
Nel caso di specie, il motivo di ricorso è stato giudicato ‘del tutto generico’ proprio perché non indicava in alcun modo quali fossero gli elementi concreti in base ai quali la qualificazione giuridica adottata dal Tribunale sarebbe stata scorretta. Una semplice affermazione di principio, priva di un ancoraggio ai fatti processuali, non è sufficiente per attivare il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione. L’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della sentenza, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro a favore della Cassa delle Ammende, in ragione della palese infondatezza dell’impugnazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, anche in sede di legittimità, richiede rigore e specificità. Chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione giuridica deve costruire un ricorso solido, dettagliato e ancorato agli elementi fattuali del processo. Un’impugnazione generica non solo è destinata al fallimento, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative. Per i difensori, ciò si traduce nella necessità di una valutazione estremamente attenta dei presupposti del ricorso, per evitare di trasformare un’opportunità processuale in un danno per il proprio assistito.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita i motivi di ricorso a casi specifici, come l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena, escludendo una rivalutazione del merito.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che l’impugnazione si limita a enunciare un presunto vizio di legge senza indicare gli elementi concreti e specifici del caso che dimostrerebbero tale errore, rendendo impossibile per la Corte valutarne la fondatezza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, commisurata alla manifesta infondatezza del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 265 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 5 Num. 265 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2025 del TRIBUNALE di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del l’11 settembre 2025 il Tribunale di Ancona in composizione monocratica , ha applicato su richiesta RAGIONE_SOCIALE parti, all’imputato NOME COGNOME, la pena concordata per i reati di cui agli artt. 56,624,625 n.7 cod. pen.
Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale articolando il seguente motivo di censura.
2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione nella ipotesi tentata di cui all’art. 626 comma 1 cod. pen.
Il ricorso è stato deciso ai sensi dell’art.610 comma 5 bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.Occorre premettere che, in base a quanto disposto dall’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen. -comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
1.1. Il motivo risulta del tutto generico non avendo in alcun modo il ricorrente indicato quali fossero in concreto gli elementi in base ai quali la qualificazione giuridica non risulta corretta.
2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.
P.Q.M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, il 12/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME