Ricorso Inammissibile Patteggiamento: Analisi di una Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i rigidi limiti all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, dichiarando il ricorso inammissibile patteggiamento presentato da un imputato. Questa decisione offre un’importante lezione sui motivi di ricorso ammessi e sulla distinzione fondamentale tra errori di diritto e mere rivalutazioni dei fatti, non consentite in sede di legittimità per questo tipo di sentenze. Analizziamo insieme i dettagli del caso e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Caso: Dall’Accordo alla Cassazione
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Marsala. L’imputato aveva concordato una pena per i reati di minaccia aggravata e detenzione e porto abusivo di armi, unificati dal vincolo della continuazione. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, lamentando un unico motivo: l’erronea qualificazione giuridica del fatto. In sostanza, sosteneva che il giudice di merito avesse inquadrato legalmente i fatti in modo sbagliato.
I Limiti del Ricorso Inammissibile Patteggiamento
La Corte Suprema ha immediatamente qualificato il ricorso come inammissibile. La chiave di volta della decisione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che le sentenze di patteggiamento possono essere impugnate in Cassazione solo per motivi specifici e tassativamente elencati. L’obiettivo è quello di limitare le impugnazioni a questioni di pura legittimità, evitando che la Cassazione diventi un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, soprattutto quando la pena è frutto di un accordo tra le parti.
La Distinzione tra Errore di Diritto ed Errore Valutativo
Il ricorrente ha tentato di far passare la sua doglianza come un errore di diritto (l’erronea qualificazione giuridica). Tuttavia, la Corte ha smascherato la vera natura del motivo di ricorso. Secondo i giudici, l’argomentazione era formulata in termini astratti e meramente evocativi del vizio di legge. In realtà, celava una richiesta di riconsiderazione delle valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito, ovvero un “errore valutativo”. Questo tipo di errore, che attiene alla ricostruzione e interpretazione dei fatti, non rientra tra i motivi ammessi dall’art. 448 c.p.p., a meno che non sia palesemente ed immediatamente evidente dal testo stesso della sentenza impugnata, cosa che nel caso di specie non sussisteva.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità basandosi su un principio consolidato. Quando un ricorso, pur enunciando formalmente una violazione di legge, si traduce in una critica alla valutazione delle prove o dei fatti, esso esula dall’ambito del giudizio di legittimità. Nel caso specifico del patteggiamento, questo principio è ancora più stringente. La struttura stessa del ricorso presentato si risolveva, secondo la Corte, in una “denuncia di errori valutativi”, non consentita. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile “senza formalità”, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che permette una definizione rapida per i ricorsi palesemente infondati.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che la strada per impugnare una sentenza di patteggiamento è estremamente stretta. Non è sufficiente etichettare una doglianza come “violazione di legge” se, nella sostanza, si chiede ai giudici di legittimità di rifare il lavoro di valutazione dei fatti già compiuto in precedenza. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma della pena patteggiata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende. La decisione serve da monito: i ricorsi contro le sentenze di patteggiamento devono essere fondati su vizi di legittimità chiari ed evidenti, e non su un semplice dissenso rispetto alla valutazione dei fatti operata dal giudice.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, sebbene formalmente lamentasse un’erronea qualificazione giuridica del fatto, in realtà mirava a una rivalutazione degli elementi di fatto, un tipo di censura non consentita dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per le sentenze di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in quattromila euro.
È possibile contestare la qualificazione giuridica del fatto in un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo se l’errore di diritto è genuino e non maschera una richiesta di riesame del merito. Il vizio deve essere evidente dal testo del provvedimento impugnato e non può risolversi in una critica all’apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 355 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 355 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MAZARA DEL VALLO il 14/08/1992
avverso la sentenza del 06/05/2024 del TRIBUNALE di MARSALA
dato av so alle parti; i
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Marsala che ha applicato la pena concordata in ordine ai reati di minaccia aggravata e detenzione e porto abusivo di armi, unificati con il vincolo della continuazione;
Considerato che l’unico motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione all’erronea qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile non configurando, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione che legittima la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2bis, cod. proc., secondo cui l’impugnazione in sede di legittimità deve essere contenuta nei soli casi espressamente indicati dalla norma citata, con conseguente inammissibiltà della denuncia di errori valutativi che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272619).
Considerato che nel caso in esame la stessa struttura del ricorso si risolve, al di là dell’enunciazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto, nella denuncia di errori valutativi;
Ritenuto che dalle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità, pronunciata “senza formalità” ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite, nonché la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09 ottobre 2024
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Il consigliere estensore
Il Presidente