Ricorso Inammissibile Patteggiamento: Limiti e Motivazione secondo la Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del ricorso inammissibile patteggiamento, chiarendo i confini dell’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. La decisione sottolinea come, in questo specifico rito, le possibilità di censurare la sentenza siano limitate e non possano estendersi a una rivalutazione completa del merito della vicenda, a meno che non emergano palesi cause di proscioglimento.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale per un reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, in materia di sostanze stupefacenti. Il ricorrente, tramite il suo difensore, chiedeva l’annullamento della sentenza, sostenendo che sussistessero i presupposti per una sua assoluzione ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale (obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità).
In sostanza, la difesa lamentava la mancata assoluzione, ritenendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto prosciogliere l’imputato invece di ratificare l’accordo sulla pena.
I Limiti del Giudizio sul Ricorso Inammissibile Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano), evidenziando che le censure proposte non erano consentite nel contesto di un giudizio di legittimità su una sentenza di patteggiamento. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato: l’accordo tra accusa e difesa, recepito nella sentenza, esonera il pubblico ministero dall’onere della prova.
Ciò comporta che la motivazione della sentenza di patteggiamento è considerata sufficiente quando contiene:
1. Una descrizione sintetica del fatto, anche desumibile dal capo di imputazione.
2. L’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica data al reato.
3. La valutazione di congruità della pena concordata tra le parti.
Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione il merito della responsabilità penale, al di fuori dei casi eccezionali previsti dalla legge, si scontra con la natura stessa del rito speciale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha specificato che il giudice di primo grado aveva correttamente adempiuto al suo dovere di verifica. Dagli atti delle indagini preliminari, infatti, non emergeva alcuna evidente causa di proscioglimento. Al contrario, erano presenti “plurimi elementi di responsabilità” a carico dell’imputato, desumibili, tra l’altro, dal verbale di arresto e da altri allegati.
In assenza di una palese innocenza dell’imputato, il giudice del patteggiamento non è tenuto a svolgere un’istruttoria dibattimentale, ma solo a verificare che non sussistano le condizioni per un’immediata assoluzione ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Poiché tale verifica era stata effettuata correttamente dal Tribunale, la sentenza impugnata è stata giudicata “incensurabile” in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso e le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame conferma la rigidità dei presupposti per impugnare una sentenza di patteggiamento. Un ricorso inammissibile patteggiamento è l’esito quasi certo quando si tenta di trasformare il giudizio di legittimità in una terza istanza di merito. Gli imputati e i loro difensori devono essere consapevoli che, una volta scelto il rito alternativo, le possibilità di contestare la responsabilità sono drasticamente ridotte.
La pronuncia ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna patteggiata, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, a testimonianza delle conseguenze negative di un’impugnazione infondata.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per chiedere l’assoluzione nel merito?
No, di regola non è possibile. L’appello è inammissibile se mira a una riconsiderazione dei fatti e delle prove, poiché il patteggiamento esonera l’accusa dall’onere della prova. L’unica eccezione è la presenza di una palese e immediata causa di proscioglimento che il giudice avrebbe dovuto rilevare.
Quali sono i requisiti minimi di motivazione per una sentenza di patteggiamento?
La sentenza è sufficientemente motivata se contiene una sintetica descrizione del fatto, la conferma della corretta qualificazione giuridica del reato e la valutazione sulla congruità della pena concordata tra le parti, come previsto dall’art. 444 del codice di procedura penale.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. La sentenza di patteggiamento diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41638 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41638 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2024 del TRIBUNALE di RIMINI
Elet-e-av viso alle ssi.aicti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 de 1990, la mancata assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena “patteggiata” (ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 3 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha altresì evidenziato che dagli atti delle indagini preliminari non si rinveniva alcuna causa di proscioglimento dello COGNOME “emergendo plurimi elementi di responsabilità a carico dell’imputato, desumibili dalla CNR dal verbale di arresto e dagli ulteriori allegati”, risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/10/2024
Il Preside