Ricorso Inammissibile nel Patteggiamento: Limiti e Conseguenze secondo la Cassazione
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come ‘patteggiamento’, rappresenta una delle vie più rapide per la definizione del processo penale. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta precise conseguenze sui mezzi di impugnazione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili per chi intende contestare una sentenza di patteggiamento, dichiarando il ricorso inammissibile nel patteggiamento proposto da un imputato. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere la logica e i limiti di tale procedura.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale di Teramo, con cui veniva applicata una pena concordata tra l’imputato e il pubblico ministero per un reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, in materia di sostanze stupefacenti.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando due aspetti principali:
1. La mancata assoluzione nel merito.
2. L’eccessività della pena irrogata.
In sostanza, dopo aver acconsentito a una determinata pena, il ricorrente cercava di rimettere in discussione sia la sua colpevolezza sia l’entità della sanzione pattuita.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile nel Patteggiamento
La Corte di Cassazione, con una procedura snella e senza udienza pubblica (de plano), ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato del nostro ordinamento processuale penale: la natura stessa del patteggiamento limita drasticamente i motivi per cui è possibile impugnare la sentenza che ne consegue.
I giudici hanno sottolineato che le censure proposte dal ricorrente erano ‘non consentite’. L’accordo tra accusa e difesa, infatti, una volta recepito dal giudice, cristallizza la situazione processuale, precludendo un riesame del merito dei fatti e della congruità della pena concordata.
Le Motivazioni dell’Ordinanza
Per comprendere appieno la decisione, è essenziale analizzare il ragionamento seguito dalla Suprema Corte, che si articola su alcuni punti cardine.
La Natura dell’Accordo di Patteggiamento
Il patteggiamento, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, è un accordo che esonera l’accusa dall’onere di provare la colpevolezza dell’imputato in un dibattimento. Di conseguenza, la sentenza che accoglie tale accordo non necessita di una motivazione complessa come una sentenza emessa dopo un processo ordinario. È sufficiente una succinta descrizione del fatto, la conferma della correttezza della qualificazione giuridica e la verifica della congruità della pena pattuita.
I Limiti Strutturali all’Impugnazione
Proprio perché si basa su un accordo, la sentenza di patteggiamento non può essere messa in discussione per motivi che contraddicono la volontà espressa dalle parti. Contestare la mancata assoluzione o l’entità della pena significa rinnegare l’accordo stesso. La Corte ha ribadito che il giudice del patteggiamento ha un solo dovere: verificare che non sussistano cause di proscioglimento immediate ed evidenti (ai sensi dell’art. 129 c.p.p.). Una volta effettuato questo controllo, e appurata la correttezza dell’accordo, la sua funzione si esaurisce.
Nel caso specifico, la sentenza impugnata aveva correttamente evidenziato che dagli atti delle indagini preliminari non emergeva alcuna causa di proscioglimento e che la pena era stata determinata in modo congruo. Pertanto, la pronuncia era incensurabile in sede di legittimità per i motivi addotti.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale pacifico: scegliere il patteggiamento significa accettare un pacchetto chiuso, che include la rinuncia a contestare nel merito la propria responsabilità e la misura della pena. Le uniche vie di impugnazione rimangono circoscritte a vizi procedurali o a errori manifesti del giudice nel valutare i presupposti dell’accordo, ipotesi non verificate nel caso di specie. La conseguenza diretta di un ricorso basato su motivi non consentiti è, come in questo caso, la sua inammissibilità, con l’ulteriore condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: la scelta di un rito alternativo deve essere ponderata e consapevole delle sue significative implicazioni processuali.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento chiedendo l’assoluzione nel merito?
No, l’ordinanza stabilisce che l’accordo di patteggiamento esonera l’accusa dall’onere della prova. Pertanto, non è possibile contestare la colpevolezza e chiedere l’assoluzione, a meno che non emergano cause di proscioglimento immediate ed evidenti (ex art. 129 c.p.p.), cosa che il giudice aveva già escluso.
Si può contestare l’eccessività della pena concordata in un patteggiamento con un ricorso in Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che la congruità della pena ‘patteggiata’ fa parte dell’accordo tra le parti. Una volta che il giudice ha verificato la correttezza della qualificazione giuridica e la congruità della pena finale, non è più possibile contestarne la misura in sede di legittimità.
Cosa succede quando un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Come deciso in questo caso, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41614 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41614 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERAMO
El-ate-a~a-;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce la mancata assoluzione, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, dal reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e l’eccessività della pena irrogata – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena “patteggiata” (ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha evidenziato che dagli atti delle indagini preliminari non emergeva alcuna causa di proscioglimento dell’imputato ex art. 129 cod. proc. pen. e che la pena finale era stata correttamente determinata ed era congrua nella sua misura finale, risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/10/2024
2Dnsigliere tern Il Pr