Ricorso Inammissibile Patteggiamento: La Cassazione Conferma la Carenza d’Interesse
Quando si può impugnare una sentenza di patteggiamento? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso, confermando un principio consolidato: è da considerarsi un ricorso inammissibile patteggiamento quello proposto dall’imputato che si duole delle motivazioni con cui il giudice ha accolto la sua stessa richiesta. Analizziamo insieme la vicenda e le ragioni della decisione.
Il Caso: Patteggiamento per Rapina e Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento) emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano. L’imputato, accusato del reato di rapina aggravata, aveva concordato la pena con il Pubblico Ministero, ottenendo una sentenza favorevole ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.
Nonostante l’accordo raggiunto, lo stesso imputato decideva di proporre ricorso per Cassazione contro tale sentenza. La doglianza principale verteva su un presunto difetto di motivazione da parte del giudice di primo grado in merito alla valutazione della richiesta di patteggiamento formulata dalle parti.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Patteggiamento
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso attraverso una procedura semplificata, nota come “de plano”, prevista dall’art. 610, comma 5 bis, c.p.p. per le impugnazioni da dichiarare inammissibili.
La Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un principio giuridico chiaro e consolidato.
Limiti all’Impugnazione della Sentenza di Patteggiamento
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 448, comma 2 bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca tassativamente i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Il motivo addotto dal ricorrente, ovvero il presunto difetto di motivazione sull’accoglimento della sua stessa richiesta, non rientra tra i casi previsti dalla legge.
La Carenza di Interesse Giuridico
Il principio fondamentale applicato dalla Corte è quello della “carenza di interesse”. Secondo la giurisprudenza costante, l’imputato non ha un interesse giuridicamente tutelato a lamentarsi della motivazione con cui il giudice ha accolto una richiesta da lui stesso formulata. In altre parole, non si può contestare un provvedimento favorevole che deriva da una propria esplicita iniziativa processuale. L’interesse ad agire e a impugnare deve essere concreto e attuale, finalizzato a rimuovere un pregiudizio, non a contestare le ragioni di un esito desiderato.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono concise ma inequivocabili. Il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dalla legge, specificamente dall’art. 448, co. 2 bis, c.p.p. La Cassazione ha richiamato un proprio precedente (Sez. 2, n. 31048 del 13/06/2013), ribadendo che è inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell’imputato che mira a contestare le motivazioni di accoglimento della sua esplicita richiesta di patteggiamento. Accogliere il patteggiamento è il risultato a cui tendeva l’accordo tra difesa e accusa; pertanto, l’imputato non subisce alcun danno o svantaggio dalle motivazioni che sostengono tale esito positivo, rendendo la sua impugnazione priva di scopo giuridico.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento rafforza un principio cardine della procedura penale in materia di patteggiamento. La possibilità di impugnare una sentenza di applicazione della pena è strettamente limitata ai casi previsti dalla legge, escludendo contestazioni pretestuose o prive di un reale interesse giuridico. La decisione serve come monito: il ricorso in Cassazione non è uno strumento per ridiscutere le ragioni di un esito processuale favorevole e concordato, ma un rimedio straordinario per sanare vizi specifici e tassativamente indicati dal legislatore. Chi presenta un ricorso inammissibile patteggiamento non solo non ottiene una revisione del merito, ma va incontro a una condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento lamentando un difetto di motivazione sull’accoglimento della richiesta stessa?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un simile ricorso è inammissibile per carenza di interesse, poiché l’imputato non può dolersi dell’accoglimento di una sua esplicita richiesta.
Quali sono i limiti per impugnare una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è consentito solo nei casi specificamente previsti dall’art. 448, comma 2 bis, del codice di procedura penale. Proporre un ricorso al di fuori di tali casi ne comporta la certa inammissibilità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo caso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (nel caso di specie, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38164 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 38164 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NELLA NOME NOME nato in EGITTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2024 del G.i.p. del Tribunale di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.i.p. del Tribunale di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, applicava nei confronti di NOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di rapina aggravata; la pena rilevato che, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.;
rilevato, infatti, che il ricorso con cui si censura il difetto di motivazione de sentenza quanto alla valutazione del contenuto della richiesta formulata dalle
parti, risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., poiché secondo la giurisprudenza della Corte è inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell’imputato teso a dolersi della motivazione di accoglimento di una sua esplicita richiesta di patteggiamento (v. già Sez. 2, n. 31048 del 13/06/2013, Marinelli, Rv. 257066 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’ 11 luglio 2024
Il AVV_NOTAIO Estensore
GLYPH
La Presidente