Ricorso Inammissibile Patteggiamento: I Limiti Fissati dalla Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento processuale fondamentale per definire rapidamente molti procedimenti penali. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo e ottenuta la sentenza, quali sono le possibilità di impugnazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta proprio il tema del ricorso inammissibile patteggiamento, delineando con chiarezza i confini ristretti entro cui è possibile contestare tale decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano per un reato concernente le sostanze stupefacenti, qualificato come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/90. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, lamentando in via del tutto generica una presunta errata qualificazione giuridica del fatto e un’omessa motivazione da parte del giudice.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile Patteggiamento
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici hanno ribadito un principio ormai consolidato: le sentenze di patteggiamento non sono liberamente impugnabili. La legge, infatti, pone dei paletti ben precisi per evitare che l’accordo processuale, basato sulla volontà delle parti, possa essere rimesso in discussione senza validi motivi.
I Limiti Specifici dell’Impugnazione
Il punto centrale della decisione ruota attorno all’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per un elenco tassativo di motivi. Tra questi, vi è l'”erronea qualificazione giuridica del fatto”, ma la giurisprudenza ha specificato che tale errore deve essere manifesto.
Cosa significa “errore manifesto”? Non si tratta di una semplice divergenza di opinioni sulla norma applicabile, né della possibilità di una diversa valutazione giuridica. L’errore deve essere palese, evidente, quasi un errore “ictu oculi” che emerge dalla semplice lettura della sentenza, senza bisogno di complesse argomentazioni. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a una contestazione generica, senza indicare alcun errore di tale natura. Questo ha reso inevitabile la dichiarazione di ricorso inammissibile patteggiamento.
La Condanna alle Spese e alla Sanzione Pecuniaria
L’inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo è condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende. Nel caso in esame, la Corte ha quantificato tale somma in tremila euro, ritenendola equa dato che il ricorso era stato proposto per ragioni non più consentite dalla legge.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono cristalline. La possibilità di ricorrere per cassazione contro una sentenza di patteggiamento deducendo un’erronea qualificazione giuridica è limitata ai soli casi di errore manifesto. Denunciare errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato non rientra nei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. L’inammissibilità del ricorso, inoltre, comporta una trattazione semplificata e non partecipata, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria è una conseguenza diretta della colpa del ricorrente nell’aver promosso un’impugnazione basata su motivi infondati e non consentiti dalla normativa vigente, come stabilito anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186/2000.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza il principio della stabilità delle sentenze di patteggiamento. Chi intende impugnare un patteggiamento deve essere consapevole dei limiti stringenti imposti dalla legge. Non è sufficiente un generico dissenso sulla qualificazione del reato; è necessario individuare un errore giuridico palese e inconfutabile. In caso contrario, il risultato non sarà una nuova valutazione del caso, ma una dichiarazione di ricorso inammissibile patteggiamento, con la conseguente condanna a spese e sanzioni economiche che aggravano la posizione del ricorrente.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, l’impugnazione è possibile solo per i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Una critica generica sulla qualificazione giuridica del fatto non è sufficiente.
Cosa si intende per ‘errore manifesto’ che giustifica un ricorso?
Per ‘errore manifesto’ si intende un errore giuridico palese, immediatamente evidente dalla lettura della sentenza, che non richiede complesse interpretazioni o valutazioni alternative del diritto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro un patteggiamento?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione per aver proposto un’impugnazione basata su motivi non consentiti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33094 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33094 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 31/03/1987
avverso la sentenza del 23/04/2025 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME contro la sentenza 2814/2025 con cui il Tribunale di Milano in data 23/04/2025 ha applicato pena ex art. 444 cod proc. pen. per reato di cui all’art. 73 co.5, d.P.R. 309/90 è inammissibile perché il ricor cassazione, contro la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca in modo del tutt generico l’errata qualificazione giuridica e l’omessa motivazione in punto di 129 cod.proc.pe senza che ricorrano palesi errori di valutazione, non rientra fra i casi previsti dall’a comma 2-bis, cod. proc. pen.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorre cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. GLYPH proc. pen., l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con tratta camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa n determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consent dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 15 settembre 2025
Il Consi GLYPH re estensore GLYPH
Il Presidente