Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51795 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51795 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 07/11/1986
avverso la sentenza del 05/03/2019 del TRIBUNALE di FERMO
date-a-vvisottUparti; -a udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il TRIBUNALE di FERMO in composizione monocratica, con sentenza in data 05/03/2019 applicava a NOMECOGNOME su sua richiesta e col consenso del P.M., la pena di giustizia concordata in relazione ai delitti di ricettazione e furto aggravato, accertato il primo a GROTTAZZOLINA il 19/09/2018 e commesso il secondo a PORTO S. ELPIDIO il 15/09/2018, unificati per continuazione.
COGNOME propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come motivo generico la mancata motivazione da parte del Giudice sull’insussistenza delle condizioni per applicare l’art. 129 cod. proc. pen.
Il motivo è inammissibile perché assolutamente privo di specificità, in difetto dell’indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o m considerati. Esso è comunque manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguato all’accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttez della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati (in essi incluse ritenute e correttamente comparate circostanze concorrenti), dall’altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.
Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazio implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 mar 1992, COGNOME, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, COGNOME, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, COGNOME, rv. 214637).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
kA
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 3/12/2019