Ricorso Inammissibile Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti
Accedere al rito del patteggiamento comporta una notevole riduzione della pena, ma anche una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito la severità di questi limiti, dichiarando un ricorso inammissibile patteggiamento perché basato su motivi non previsti dalla legge. Questa decisione offre un importante chiarimento sulle conseguenze procedurali di una scelta difensiva sempre più diffusa.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un accordo tra l’imputato e la Procura, recepito dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale. L’accordo riguardava un’ipotesi di concorso in tentato furto aggravato di 550 litri di gasolio. La pena concordata teneva conto della recidiva e della concessione delle attenuanti generiche considerate equivalenti alle aggravanti contestate. Nonostante l’accordo, la difesa dell’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione contro la sentenza di patteggiamento.
La Questione Giuridica: I Limiti all’Impugnazione del Patteggiamento
Il motivo del ricorso si concentrava su un presunto ‘vizio della motivazione’ riguardo alla condotta di concorso dell’imputato. In sostanza, la difesa contestava il modo in cui il giudice di primo grado aveva argomentato la partecipazione del proprio assistito al reato.
Tuttavia, la normativa che regola le impugnazioni delle sentenze di patteggiamento, in particolare l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale (introdotto dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’), stabilisce un elenco tassativo e molto restrittivo dei motivi per cui è possibile ricorrere. Tra questi non figura il vizio di motivazione.
La Decisione della Corte: un Esempio di Ricorso Inammissibile Patteggiamento
La Corte di Cassazione, con una procedura semplificata prevista dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza nemmeno la necessità di un’udienza formale. La decisione sottolinea che la scelta di contestare la motivazione della sentenza patteggiata è una strada legalmente non percorribile.
Le Motivazioni
I giudici hanno spiegato che le modifiche legislative introdotte nel 2017 avevano lo scopo preciso di deflazionare il carico della Cassazione, limitando drasticamente le possibilità di appello per le sentenze emesse a seguito di un accordo tra le parti. Il legislatore ha inteso dare maggiore stabilità a queste decisioni, presupponendo una rinuncia implicita a contestazioni di merito nel momento in cui l’imputato accetta il patteggiamento.
Contestare la logicità delle argomentazioni del giudice su aspetti come la ricostruzione del fatto o la partecipazione al reato è, pertanto, un motivo escluso a priori. La Corte ha quindi agito in piena conformità con il dettato normativo, respingendo il ricorso in via preliminare.
Le Conclusioni
La conclusione pratica di questa ordinanza è duplice. In primo luogo, essa serve da monito per chiunque acceda al rito del patteggiamento: i benefici in termini di sconto di pena si pagano con una quasi totale rinuncia al diritto di impugnazione nel merito. È fondamentale che la scelta del patteggiamento sia consapevole e ben ponderata, assistita da una difesa tecnica che ne illustri tutte le conseguenze.
In secondo luogo, la declaratoria di inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende. Questo dimostra come un’impugnazione infondata non sia solo inefficace, ma anche economicamente svantaggiosa, aggravando la posizione del condannato.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No, l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale esclude espressamente il ‘vizio della motivazione’ dai motivi per cui si può ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in quattromila euro.
Perché la Corte di Cassazione ha deciso senza un’udienza formale?
Perché l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale consente una procedura semplificata e più rapida (‘de plano’) per dichiarare l’inammissibilità quando questa emerge in modo evidente dagli atti, come in questo caso in cui il motivo di ricorso era palesemente non consentito dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46163 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46163 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMENOME nato a TARANTO il 01/07/1983
avverso la sentenza del 07/06/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTO svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che la difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto, ritenuta corretta la riqualificazione giuridica del fatto prosp dalle parti, quale ipotesi di concorso in un furto tentato di 550 litri di gasolio (in Tarant marzo 2024), aggravato ai sensi dell’art. 61 comma 1 n. 11 cod. pen., con la recidiva, e le generiche equivalenti alle aggravanti, ha recepito l’accordo delle parti;
ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen’, aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge . 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;
che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto p motivi (vizio della motivazione sulla condotta di concorso) non deducibili ai sensi dell’art. comma 2 -bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 7 novembre 2024