Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12464 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12464 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il 15/02/1996
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
(dato avviso alle partq udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
As
Rilevato che NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiannento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Corte di appello di Roma del 9 luglio 2024), per reati in materia di stupefacenti, lamentando l’erronea valutazione della congruità della pena da lui stesso richiesta.
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all’esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all’applicazione della pena illegale;
che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.;
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025.