Ricorso Inammissibile Patteggiamento: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, confermando la rigidità introdotta dalla riforma del 2017. Il caso riguarda un ricorso inammissibile patteggiamento presentato da un imputato condannato per reati legati agli stupefacenti, evidenziando come non tutti i motivi di doglianza possano essere portati all’attenzione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso
Un imputato, dopo aver concordato una pena con la Procura (patteggiamento) per reati continuati in materia di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), ha deciso di impugnare la sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare. La sentenza, emessa nel marzo 2021, applicava la pena concordata tra le parti.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un vizio specifico: l’omessa motivazione da parte del giudice di primo grado circa l’assenza delle cause di non punibilità previste dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, si contestava che il giudice non avesse esplicitato le ragioni per cui non si dovesse procedere al proscioglimento dell’imputato.
La Valutazione della Cassazione su un Ricorso Inammissibile Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso applicando le norme introdotte con la legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando), che ha significativamente ristretto le maglie dell’impugnabilità delle sentenze di patteggiamento.
I Limiti Imposti dall’art. 448 c.p.p.
Il punto centrale della decisione ruota attorno all’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile ricorrere contro una sentenza di patteggiamento. Tra questi non rientra la censura relativa a una presunta carenza di motivazione, come quella sollevata dal ricorrente.
La Corte ha quindi stabilito che il motivo addotto era “non deducibile”, ovvero non rientrava nel novero delle contestazioni ammesse dalla legge per questo tipo di sentenze. La scelta del patteggiamento, infatti, implica una parziale rinuncia al diritto di impugnazione, che resta possibile solo per vizi specifici e gravi.
La Procedura Semplificata ex art. 610 c.p.p.
Inoltre, la Corte ha fatto ricorso all’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione consente alla Cassazione di dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza le formalità di un’udienza pubblica quando l’inammissibilità è palese ed evidente, come nel caso di specie. Ciò accelera la definizione del procedimento e sanziona l’abuso dello strumento processuale.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione sulla base di una chiara interpretazione delle norme vigenti. Il legislatore del 2017 ha inteso deflazionare il carico di lavoro della Cassazione, limitando i ricorsi avverso le sentenze di patteggiamento ai soli casi in cui si contestino vizi essenziali del procedimento o dell’accordo stesso. La critica sulla motivazione del giudice, specialmente in relazione a valutazioni di merito come l’assenza di cause di proscioglimento, è stata volutamente esclusa da questa possibilità. Pertanto, presentare un ricorso basato su tali argomenti lo rende manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione si conclude con una duplice condanna per il ricorrente. In primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. In secondo luogo, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati. La pronuncia ribadisce che la via del patteggiamento, sebbene vantaggiosa in termini di riduzione della pena, comporta una consapevole limitazione del diritto di impugnazione, che non può essere aggirata sollevando motivi non espressamente previsti dalla legge.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, la legge pone dei limiti precisi. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi per cui si può ricorrere, escludendo, ad esempio, contestazioni sulla motivazione della sentenza circa l’assenza di cause di non punibilità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile patteggiamento?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in euro 4.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato deciso senza le normali formalità di un’udienza?
La Corte ha applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che permette di dichiarare l’inammissibilità ‘de plano’ (senza formalità) quando questa è palese, come nel caso di un ricorso basato su motivi non consentiti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44493 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44493 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LUSHME( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FORLI’
tizitcLawrscratté partii –
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Forlì ha applicato allo stesso una pena, su accordo delle parti, per il reato di cui agli artt.81 e 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (in Forlì e Ravenna da dicembre 2015 a gennaio 2017);
ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;
che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.), proposto per motivi (omessa motivazione circa l’assenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen.) non deducibili ai sensi dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata);
ritenuto che, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Il Pre dente