Ricorso Inammissibile Patteggiamento: Quando l’Impugnazione è Fuori Limite
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, le sentenze emesse in questo contesto hanno una stabilità particolare, con possibilità di impugnazione molto ristrette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questa impugnabilità, dichiarando un ricorso inammissibile patteggiamento perché basato su motivi non consentiti dalla legge. Analizziamo la decisione per comprendere meglio la logica del legislatore e della giurisprudenza.
I Fatti del Caso: La Contestazione sulla Pena
Quattro imputati, dopo aver concordato una pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per il delitto previsto dall’art. 73 del Testo Unico Stupefacenti (D.P.R. 309/1990), hanno presentato ricorso per Cassazione. Il fulcro della loro doglianza era un presunto errore nel calcolo della pena. Nello specifico, contestavano le modalità con cui era stata determinata la sanzione finale in relazione all’istituto della “continuazione esterna”, un meccanismo che consente di unificare pene per più reati legati da un unico disegno criminoso.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile patteggiamento
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma limita drasticamente i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata, circoscrivendoli a poche e specifiche ipotesi. La Corte ha stabilito che la contestazione sollevata dagli imputati non rientrava in nessuna di queste categorie.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si basa sulla distinzione fondamentale tra “errore di calcolo” e “pena illegale”. L’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente di ricorrere contro una sentenza di patteggiamento solo se, tra le altre cose, è stata applicata una pena illegale. Secondo la giurisprudenza consolidata, richiamata anche dalle Sezioni Unite, una pena è “illegale” solo quando non è prevista dall’ordinamento giuridico per quel tipo di reato, sia per specie (es. ergastolo invece della reclusione) che per misura (es. superiore al massimo o inferiore al minimo edittale).
Nel caso di specie, gli imputati non lamentavano l’applicazione di una pena non prevista dalla legge, bensì un errore nel meccanismo di calcolo utilizzato per determinare l’aumento per la continuazione. Questo tipo di censura, secondo la Cassazione, attiene al potere discrezionale del giudice nella quantificazione della pena entro i limiti legali e non integra l’ipotesi di pena illegale. Di conseguenza, il motivo di ricorso era al di fuori del perimetro tracciato dalla norma, rendendo il ricorso inammissibile patteggiamento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: la scelta del patteggiamento comporta una rinuncia quasi totale al diritto di impugnazione nel merito. Le parti che accedono a questo rito alternativo devono essere consapevoli che la sentenza che ne deriva è difficilmente attaccabile, salvo vizi eccezionali e tassativamente previsti. Un errore nella determinazione della pena, se non si traduce in una sanzione illegale nel senso stretto del termine, non è sufficiente per aprire le porte al giudizio di legittimità. La conseguenza diretta per i ricorrenti è stata non solo la conferma della sentenza, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a sottolineare la temerarietà di un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un errore nel calcolo della pena dovuto alla continuazione?
No, secondo questa ordinanza, un errore nel calcolo della pena per la continuazione non costituisce un’ipotesi di ‘pena illegale’ e, pertanto, non rientra tra i motivi tassativi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Cosa si intende per ‘pena illegale’ ai fini dell’impugnazione di una sentenza di patteggiamento?
Per ‘pena illegale’ si intende una sanzione che non è prevista dall’ordinamento giuridico per il reato specifico, oppure che è stata applicata in specie o misura diverse da quelle stabilite dalla legge (ad esempio, una pena superiore al massimo edittale).
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4755 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4755 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
NOME nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/05/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
74NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con un unico ricorso gli imputati hanno impugnato la sentenza emessa nei loro confronti ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso è inammissibile deducendo l’erronea determinazione della pena in ordine al calcolo per la continuazione esterna, e non già un’ipotesi di pena illegale nei termini indicati d Sezioni Unite sicchè la censura non rientra fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del rièorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2025