Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16267 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16267 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il DATA_NASCITA COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
dato avv o alle parti;
udita la . relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza dell’Il settembre 2023, il Tribunale di Genova ha applica a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc rispettivamente la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.00 di multa e di anni tre di reclusione ed euro 12.000,00 di multa (entrambi reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 19 309 e solo NOME COGNOME anche per il reato di cui all’art. 497-bis comma 2 cod. pen
Avverso tale sentenza – allegando vizio di legittimità – è stato prop ricorso per cassazione congiunto con riguardo alla erronea applicazione de misura di sicurezza della confisca del denaro in sequestro ai sensi dell’ar cod. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
3.1. Deve invero rammentarsi in linea generale che, secondo quant previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l’imputato pos ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su rich solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato ste difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione g del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
3.2. Ciò posto, e in ordine alla contestata confisca, deve rilevarsi stessa è stata disposta a norma dell’art. 85-bis d.P.R. 309 cit., disposiz richiama l’analoga generale previsione di cui all’art. 240-bis cod. pen. all’ablazione di somme e di beni per i quali non sia stata provata la provenienza, come è stato espressamente osservato dalla sentenza impugnata in cui è stata rimarcata altresì l’assenza di attività lavorativa dei ricorre
In proposito, non è stata formulata, in termini adeguatamente specifici, a censura rispetto al percorso motivazionale così seguito dal Tribunale.
Non può quindi che concludersi, data la manifesta infondatezza dell doglianze, nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Co costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono eleme ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa determinazione della causa di inammissibilità», alla declarat dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000, p.
Dichiara inammissibile.,il ricors.& e condanna i ricorrente., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il glier7e estensore 6-e. <
Il Presidente