Ricorso Inammissibile Patteggiamento: Quando l’Appello è Precluso
L’accesso ai riti alternativi, come il patteggiamento, rappresenta una scelta strategica per l’imputato, ma comporta precise conseguenze, soprattutto riguardo alle possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito, ancora una volta, i rigidi paletti che delimitano la facoltà di contestare una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Questo caso evidenzia come un ricorso inammissibile patteggiamento sia una conseguenza quasi certa quando i motivi addotti non rientrano nel novero di quelli espressamente previsti dalla legge.
Il Caso in Esame: L’Appello Dopo il Patteggiamento
Un imputato, a seguito di accordo con la pubblica accusa, otteneva dal G.U.P. del Tribunale di Foggia una sentenza di patteggiamento per una serie di reati, con una pena finale di un anno e sei mesi di reclusione e 300 euro di multa. Nonostante l’accordo, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La doglianza si concentrava su un unico punto: l’errata individuazione del reato più grave da porre a base del calcolo della pena per la continuazione tra i vari illeciti contestati.
Ricorso Inammissibile Patteggiamento: I Limiti dell’Art. 448 c.p.p.
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una lettura rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta “Riforma Orlando” (legge n. 103/2017).
I Motivi Tassativi per l’Impugnazione
Questa norma stabilisce un elenco chiuso e tassativo dei motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Il legislatore ha voluto limitare drasticamente le possibilità di appello per non vanificare l’effetto deflattivo del rito. I motivi consentiti sono:
1. L’espressione della volontà dell’imputato viziata (ad esempio, per violenza o errore).
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. L’illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi altro motivo, per quanto fondato possa apparire in astratto, non può essere fatto valere in sede di legittimità.
L’Erronea Individuazione del Reato Più Grave
Nel caso specifico, la critica mossa dal ricorrente riguardava il calcolo della pena nell’ambito della continuazione. Questo tipo di censura, che attiene alla valutazione del giudice sulla gravità dei reati e sulla congruità dell’aumento di pena, non rientra in nessuna delle quattro categorie sopra elencate. Non si tratta di un vizio della volontà, né di un’errata qualificazione giuridica del fatto in sé, ma di un aspetto discrezionale relativo alla commisurazione della pena, che si presume accettato con la richiesta di patteggiamento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito che la censura sollevata dal ricorrente esula dal perimetro dei vizi deducibili contro una sentenza di patteggiamento. La scelta di accedere a questo rito comporta una sorta di “cristallizzazione” dell’accordo sulla pena, che può essere messo in discussione solo per vizi radicali e specificamente individuati dal legislatore. Poiché il motivo del ricorso non rientrava tra quelli ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità “senza formalità”, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche
L’ordinanza ha importanti implicazioni pratiche. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una cospicua somma (4.000,00 euro) in favore della Cassa delle ammende. Questo conferma che un’impugnazione avventata, non fondata su motivi legalmente riconosciuti, non solo è inutile, ma anche economicamente svantaggiosa. La decisione serve da monito: prima di impugnare una sentenza di patteggiamento, è fondamentale verificare con estrema attenzione che le proprie doglianze rientrino nel ristretto novero di quelle consentite dalla legge, per evitare di incorrere in un inevitabile ricorso inammissibile patteggiamento e nelle relative conseguenze sanzionatorie.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, la possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento è fortemente limitata. Il ricorso per Cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente elencati nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi consentiti sono: vizio nella espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1469 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1469 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2025 del TRIBUNALE di FOGGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 26 maggio 2025 il G.U.P. del Tribunale di Foggia ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a COGNOME la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 61 n. 2, 81, comma 2, cod. pen., 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (capo A); 61 n. 5, 624, 625 comma 1 n. 2, comma 2 cod. pen. (capo B); 707 cod. pen. (capo C).
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, l’erronea modalità con cui è stato individuato il reato più grave da porre in continuazione con le altre fattispecie.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegal della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore