Ricorso Inammissibile Patteggiamento: Quando l’Appello Non Supera il Vaglio della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile patteggiamento, delineando i confini rigidi entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa con questo rito speciale. La vicenda riguarda un imputato che, dopo aver concordato la pena per reati legati agli stupefacenti, ha tentato di contestare la decisione davanti alla Suprema Corte, scontrandosi con ostacoli procedurali insormontabili. Questo caso sottolinea l’importanza di comprendere a fondo le regole che governano le impugnazioni nel processo penale.
I fatti del caso
Un imputato, a seguito di un accordo con il Pubblico Ministero, otteneva una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto ‘patteggiamento’) dal Giudice dell’Udienza Preliminare per un reato previsto dall’art. 73 del Testo Unico Stupefacenti. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge relativa al trattamento sanzionatorio applicato.
La decisione della Corte e il ricorso inammissibile patteggiamento
La Corte di Cassazione, con una procedura semplificata ‘de plano’, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. La decisione si fonda su tre pilastri giuridici chiari e distinti: la tardività dell’impugnazione, la sua genericità e, soprattutto, la proposizione del ricorso al di fuori dei casi specificamente previsti dalla legge per le sentenze di patteggiamento.
La tardività dell’impugnazione
Il primo ostacolo, fatale per il ricorso, è stato il mancato rispetto dei termini. La legge, all’art. 585 del codice di procedura penale, stabilisce scadenze precise per presentare un’impugnazione. Nel caso di specie, il ricorrente ha depositato il suo atto oltre il termine consentito, rendendolo irricevibile a prescindere dal suo contenuto.
La genericità e i motivi non consentiti
Oltre al vizio temporale, la Corte ha rilevato che il ricorso era generico e, aspetto ancora più decisivo, si basava su motivi non ammessi. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita fortemente le ragioni per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento. Non è possibile, ad esempio, contestare la quantificazione della pena concordata tra le parti, che era proprio l’oggetto della doglianza del ricorrente. La sentenza di patteggiamento, infatti, si basa su un accordo la cui validità può essere messa in discussione solo per vizi specifici, come un difetto nel consenso, e non per un ripensamento sulla convenienza della pena.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni della Suprema Corte sono lineari e rigorose. In primo luogo, viene ribadito il principio secondo cui i termini per impugnare sono perentori e la loro violazione comporta, inevitabilmente, l’inammissibilità del ricorso. In secondo luogo, la Corte sottolinea la natura dell’istituto del patteggiamento: un accordo processuale che preclude la possibilità di contestare nel merito la pena concordata. La legge limita l’appello a questioni specifiche per garantire la stabilità di queste decisioni e l’efficienza del sistema giudiziario. Permettere un riesame della pena equivarrebbe a snaturare l’essenza stessa del patteggiamento, che si fonda proprio sulla rinuncia delle parti a un pieno dibattimento in cambio di una pena ridotta e definita. Pertanto, un ricorso che contesta la modulazione della pena, come in questo caso, è ‘ab origine’ inammissibile perché proposto al di fuori del perimetro disegnato dal legislatore.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma un orientamento consolidato: l’accesso alla Corte di Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è un’eccezione, non la regola. Per l’imputato e il suo difensore, ciò implica la necessità di una valutazione estremamente attenta prima di intraprendere la via dell’impugnazione, verificando scrupolosamente il rispetto dei termini e la riconducibilità dei motivi di ricorso a quelli tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. La declaratoria di inammissibilità comporta non solo la conferma della sentenza, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro. Una lezione severa sull’importanza del rispetto delle regole procedurali.
Quando un ricorso contro una sentenza di patteggiamento è considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando viene presentato oltre i termini di legge, è generico nelle sue motivazioni, oppure quando si basa su motivi non consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come la contestazione sulla misura della pena concordata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, equitativamente determinata dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
È possibile impugnare la misura della pena decisa con un patteggiamento?
No, la sentenza di patteggiamento non è appellabile per motivi relativi alla quantificazione della pena. L’impugnazione è consentita solo per specifici vizi previsti dalla legge, che non includono la contestazione della congruità della sanzione che è stata oggetto di accordo tra le parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42249 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42249 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LICATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di AGRIGENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 22550/24 Spina
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione a reati di cui all’art. 73, comma 1, cl ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.
che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio;
che viceversa la sentenza contiene una precisa modulazione della pena, su cui viene operata la diminuzione complessiva per la scelta del rito;
che il ricorso è peraltro tardivo, in quanto proposto oltre il termine di cui all’a comma 1, lett. a) cod. proc. pen.;
che pertanto il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024
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