Ricorso Inammissibile Patteggiamento: I Limiti all’Impugnazione secondo la Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una scelta strategica fondamentale nel processo penale. Tuttavia, una volta intrapresa questa strada, le possibilità di ripensamento sono estremamente limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili dell’impugnazione, dichiarando un ricorso inammissibile patteggiamento e condannando il ricorrente a sanzioni economiche. Analizziamo questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso
Il caso ha origine da una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale, con la quale si applicava una pena concordata tra l’imputato e il Pubblico Ministero per un reato previsto dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990, in materia di stupefacenti.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza. La motivazione addotta era la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione, poiché, a suo dire, il giudice del patteggiamento non aveva esaminato la possibile presenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile Patteggiamento
La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile senza nemmeno procedere a un’udienza formale, applicando la procedura semplificata ‘de plano’ prevista dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
La decisione si fonda su due pilastri giuridici chiari e insormontabili:
1. Genericità del motivo: Il ricorso è stato considerato vago e non sufficientemente specifico nel delineare la presunta violazione di legge.
2. Violazione dei limiti di legge: La motivazione del ricorso non rientrava in nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che elenca i soli motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha sottolineato che la scelta di accedere al patteggiamento comporta una rinuncia a far valere determinate eccezioni o contestazioni. La legge circoscrive in modo molto netto la possibilità di contestare una sentenza frutto di un accordo. L’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. stabilisce che il ricorso è consentito solo per motivi come l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena applicata o il mancato rispetto delle norme sull’applicazione delle misure di sicurezza.
La doglianza del ricorrente, relativa al mancato esame delle cause di proscioglimento, è una questione di merito che si considera superata dall’accordo stesso tra le parti. Presentare un ricorso per un motivo non previsto dalla norma lo rende, di per sé, inammissibile. Per questa ragione, la Corte ha potuto procedere con una declaratoria ‘de plano’, una decisione rapida basata sulla manifesta infondatezza del ricorso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che, una volta siglato e ratificato dal giudice, acquisisce una stabilità quasi definitiva. Le vie di impugnazione sono un’eccezione, non la regola, e sono limitate a vizi specifici e gravi. Tentare di rimettere in discussione il merito della vicenda attraverso un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende serve da monito: le impugnazioni devono essere fondate su motivi seri e legalmente ammessi, altrimenti si traducono in un’ulteriore sanzione.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma solo per i motivi specificamente ed esclusivamente previsti dalla legge all’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come ad esempio errori nel calcolo della pena o l’applicazione di una sanzione illegale. Non è possibile impugnarla per motivi generici o di merito.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: era generico e, soprattutto, il motivo addotto (mancato esame delle cause di proscioglimento) non rientrava nell’elenco tassativo dei motivi per cui la legge consente di impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, chi lo ha proposto viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la sanzione è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42248 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42248 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO/24 COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.
che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al manca esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024