Ricorso Inammissibile Patteggiamento: Quando la Cassazione Chiude le Porte
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione rapida dei procedimenti penali. Offre vantaggi significativi, come uno sconto di pena, ma comporta anche una sostanziale rinuncia a contestare nel merito l’accusa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda proprio i confini stringenti di questa scelta, dichiarando un ricorso inammissibile patteggiamento e delineando i limiti all’impugnazione. Analizziamo insieme la decisione per capire quando e perché un appello dopo un patteggiamento è destinato a fallire.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare, con la quale veniva applicata una pena concordata tra l’imputato e il Pubblico Ministero. La condanna riguardava un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), verosimilmente un’ipotesi di minore gravità. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge relativa al trattamento sanzionatorio, cioè alla quantificazione della pena che lui stesso aveva concordato.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile Patteggiamento
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha liquidato rapidamente con una declaratoria di inammissibilità. La Corte ha stabilito che il ricorso non solo era generico nelle sue doglianze, ma era stato proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria tipica per i ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: Genericità e Limiti Normativi
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni, che si fondano su due pilastri principali.
In primo luogo, la Corte ha sottolineato la genericità del ricorso. L’imputato lamentava genericamente il trattamento sanzionatorio senza specificare in che modo la legge sarebbe stata violata, a fronte di una sentenza che, al contrario, aveva chiaramente modulato la pena per poi applicare la diminuzione prevista per la scelta del rito del patteggiamento.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, il ricorso si scontrava con i limiti imposti dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che una sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi molto specifici, come ad esempio un errore nell’espressione della volontà dell’imputato, un vizio nel consenso del pubblico ministero, la corruzione del giudice, o un’errata qualificazione giuridica del fatto. La contestazione sulla misura della pena concordata non rientra tra questi motivi. La Corte ha agito applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che le consente di dichiarare l’inammissibilità de plano, ovvero senza udienza, quando un ricorso è manifestamente infondato o presentato fuori dai casi consentiti.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Scelta del Rito
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è un atto processuale ponderato che implica una rinuncia quasi totale al diritto di impugnazione nel merito. Chi accetta di patteggiare baratta la possibilità di un processo completo e di un appello ampio con la certezza di una pena ridotta. Tentare di rimettere in discussione la misura della pena concordata tramite un ricorso in Cassazione è una strada quasi sempre preclusa, che può portare solo a un ricorso inammissibile patteggiamento e a ulteriori costi. La decisione serve da monito: l’accordo con la Procura, una volta ratificato dal giudice, diventa quasi inscalfibile, salvo i pochi e gravi vizi procedurali previsti dalla legge.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per un numero limitato di motivi specificamente elencati dalla legge (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.), che non includono la semplice contestazione sulla misura della pena concordata tra le parti.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: era generico nelle sue contestazioni e, soprattutto, era stato proposto per motivi non consentiti dalla legge per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Cosa significa che un ricorso viene deciso ‘de plano’?
Significa che la Corte di Cassazione decide sulla base degli atti scritti, senza la necessità di una udienza formale, quando il ricorso appare manifestamente infondato o, come in questo caso, proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42244 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42244 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 22349/24 Marzouk
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d. ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso d Pubblico Ministero;
che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio;
che viceversa la sentenza contiene una precisa modulazione della pena, su cui viene operata la diminuzione complessiva per la scelta del rito;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024