Ricorso Inammissibile Patteggiamento: La Cassazione Conferma i Rigidi Limiti
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del carico giudiziario. Tuttavia, l’accesso a questo rito premiale comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con chiarezza quando un ricorso inammissibile patteggiamento viene dichiarato tale, delineando i confini invalicabili per chi intende contestare una sentenza di questo tipo. Il caso in esame offre un’importante lezione sulla necessità di formulare motivi di ricorso specifici e conformi alla legge.
Il Fatto: Una Contestazione Generica della Pena Concordata
Il caso trae origine da un procedimento per un reato in materia di stupefacenti di lieve entità, definito con una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale. L’imputato, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero, decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando una generica “violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio”.
In sostanza, la difesa contestava la misura della pena applicata, nonostante questa fosse il risultato di un accordo tra le parti, validato dal giudice. La sentenza impugnata, come evidenziato dalla stessa Corte, conteneva una precisa modulazione della sanzione, su cui era già stata operata la diminuzione prevista per la scelta del rito speciale.
I Limiti del Ricorso e il Ricorso Inammissibile Patteggiamento
Il punto cruciale della vicenda risiede nelle norme che regolano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, stabilisce un elenco tassativo di motivi per cui è possibile ricorrere in cassazione. Questi includono, ad esempio, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o l’inosservanza di disposizioni processuali stabilite a pena di nullità.
Il legislatore ha volutamente escluso la possibilità di contestare la congruità della pena concordata. La logica è chiara: avendo l’imputato accettato una determinata sanzione in cambio dei benefici del rito, non può successivamente rimetterla in discussione. Il ricorso presentato nel caso di specie, essendo generico e incentrato proprio su un aspetto non appellabile, si configurava come un classico esempio di ricorso inammissibile patteggiamento.
La Decisione “De Plano” della Corte
In virtù di questa palese non conformità ai requisiti di legge, la Corte di Cassazione ha applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa norma consente alla Corte di dichiarare l’inammissibilità del ricorso “de plano”, ovvero senza procedere con un’udienza pubblica, quando l’impugnazione è basata su motivi non consentiti dalla legge. La decisione è stata quindi rapida e basata sulla semplice analisi degli atti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando due profili critici del ricorso. In primo luogo, la sua genericità: la difesa non ha sollevato una specifica violazione di legge, ma si è limitata a contestare il risultato sanzionatorio frutto dell’accordo. In secondo luogo, e in modo dirimente, il motivo addotto non rientrava in alcuno dei casi tassativamente previsti dall’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha sottolineato che la sentenza di primo grado aveva chiaramente modulato la pena, applicando la riduzione per il rito, rendendo la doglianza dell’imputato infondata e, soprattutto, improponibile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
L’ordinanza si conclude con una duplice condanna per il ricorrente. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, che rende definitiva la sentenza di patteggiamento, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati che aggravano inutilmente il lavoro della Corte. La pronuncia, quindi, non solo chiarisce un importante principio di diritto processuale, ma serve anche da monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti di ammissibilità prima di intraprendere un’impugnazione contro una sentenza di patteggiamento.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché era generico e basato su motivi non consentiti dalla legge. L’imputato contestava il trattamento sanzionatorio, ma l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale non permette di impugnare la congruità della pena concordata tra le parti.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese del procedimento e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare impugnazioni pretestuose.
È sempre possibile appellare una sentenza emessa a seguito di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione è consentita solo per i motivi specificamente ed esclusivamente elencati dalla legge, come errori nella qualificazione giuridica del reato o l’applicazione di una pena illegale, ma non per rimettere in discussione l’accordo sulla misura della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42239 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42239 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POGGIARDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCE
n. 22328/24 Cezza
E
RITENUTO IN FATTO t IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d. ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come concordata dallo stesso con il che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio;
che viceversa la sentenza contiene una precisa modulazione della pena, su cui viene operata la diminuzione complessiva per la scelta del rito;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2024