Ricorso Inammissibile Patteggiamento: La Cassazione Chiarisce i Limiti
L’istituto del patteggiamento rappresenta una scelta processuale strategica con conseguenze definitive. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza i confini invalicabili del ricorso contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, confermando come un ricorso inammissibile patteggiamento sia l’esito quasi certo quando le doglianze non rientrano nei casi tassativamente previsti dalla legge. Analizziamo questa importante decisione per comprendere la logica del legislatore e le implicazioni pratiche per la difesa.
Il Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso in Cassazione
Un individuo, a seguito di un accordo con la Procura, otteneva dal GIP del Tribunale una sentenza di patteggiamento a due anni di reclusione e mille euro di multa. L’accusa era relativa a ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti (cocaina), qualificata come fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue censure si concentravano su un presunto difetto di motivazione della sentenza, in particolare riguardo all’assenza di prove sufficienti a dimostrare l’effettiva cessione della sostanza e all’esclusione di cause di non punibilità.
I Motivi del Ricorso Inammissibile Patteggiamento
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è prettamente giuridica e affonda le sue radici nelle modifiche introdotte dalla cosiddetta “riforma Orlando”.
L’articolo 448, comma II-bis, del codice di procedura penale, applicabile ai patteggiamenti successivi al 3 agosto 2017, limita drasticamente i motivi di ricorso. È possibile impugnare la sentenza di patteggiamento solo per contestare:
- La qualificazione giuridica del fatto (se errata);
- L’illegalità della pena applicata;
- La presenza di vizi del consenso (ad esempio, se l’accordo è stato estorto o non è stato espresso liberamente).
I motivi addotti dal ricorrente, attinenti alla valutazione delle prove e alla motivazione sui fatti, esulano completamente da questo elenco tassativo. Di conseguenza, il suo ricorso inammissibile patteggiamento era un esito inevitabile.
La Natura del Patteggiamento e la Rinuncia alla Prova
La Corte ribadisce un principio fondamentale: la richiesta di patteggiamento comporta una (consapevole e volontaria) rinuncia a contestare le prove raccolte dall’accusa. Accettando il patto sulla pena, l’imputato accetta implicitamente il quadro accusatorio e rinuncia a un processo dibattimentale dove tali prove verrebbero analizzate e contestate.
Il ruolo del giudice in questa fase non è quello di condurre un’istruttoria completa, ma di ratificare l’accordo tra le parti, verificando unicamente che non sussistano le condizioni per un proscioglimento immediato secondo l’art. 129 c.p.p. (ad esempio, se il fatto non sussiste o non costituisce reato). La motivazione del giudice, pertanto, può essere sintetica, poiché si basa sull’accordo stesso e sulla mancanza di cause evidenti di proscioglimento.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sull’interpretazione letterale e sistematica della normativa vigente. La scelta di patteggiare è un atto dispositivo che preclude un riesame del merito dei fatti in sede di legittimità. Le doglianze del ricorrente, incentrate sulla presunta carenza probatoria, sono state giudicate generiche e prive di fondamento proprio perché il patteggiamento stesso le rende irrilevanti. L’appello si configurava, dunque, come un tentativo di rimettere in discussione una scelta processuale ormai consolidata, andando contro la ratio della norma che mira a definire rapidamente il procedimento.
Le Conclusioni della Corte
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: il patteggiamento è una porta che, una volta varcata, si chiude quasi ermeticamente, lasciando solo spiragli molto stretti per un’eventuale impugnazione. È una scelta che va ponderata con estrema attenzione, poiché implica una sostanziale rinuncia a contestare l’accusa nel merito.
È possibile appellare una sentenza di patteggiamento contestando le prove?
No, la sentenza chiarisce che dopo la riforma Orlando, i motivi di ricorso avverso una sentenza di patteggiamento sono limitati e non includono la contestazione delle prove o il difetto di motivazione sui fatti, poiché la scelta di patteggiare implica un’accettazione del quadro accusatorio.
Quali sono i motivi per cui si può ricorrere in Cassazione contro un patteggiamento?
Sulla base dell’art. 448, comma II bis, c.p.p., il ricorso è limitato a profili che riguardano l’errata qualificazione giuridica del reato, l’illegalità della pena applicata e i vizi del consenso prestato dall’imputato.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 c.p.p. e confermato in questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, la cui entità è decisa dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41338 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41338 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2024 del GIP TRIBUNALE di VERONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Verona gli ha applicato la pena di due anni di reclusione ed euro mille di multa in relazione a ipotesi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, qualificati i fatti ai sensi dell’art.73 comma 5 dPR 309/90.
Il ricorrente deduce difetto motivazionale a sostegno della pronuncia di condanna non sorretto da adeguato apparato argomentativo in relazione alla esclusione di cause di non punibilità e in particolare all’assenza della prova della intervenuta cessione di stupefacente.
I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall’articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la ille galità della pena e i vizi del consenso.
3.1 Invero il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, COGNOME, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, COGNOME, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, COGNOME, rv. 214637).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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