Patteggiamento: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale che permette di definire il procedimento in modo più rapido. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta delle significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di tale diritto, dichiarando un ricorso inammissibile patteggiamento perché fondato su motivi non consentiti dalla legge.
Il Caso in Analisi: Accordo sulla Pena e Ricorso Successivo
Due soggetti, dopo aver concordato con il Pubblico Ministero l’applicazione di una pena per il reato di cui all’art. 73 del Testo Unico Stupefacenti, hanno deciso di presentare ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. Il motivo principale del loro ricorso era la presunta eccessiva severità della sanzione penale che loro stessi avevano concordato. In sostanza, dopo aver accettato la pena, hanno tentato di contestarne la misura davanti alla Suprema Corte.
I Limiti del Ricorso e il ricorso inammissibile patteggiamento
La questione centrale ruota attorno all’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo tassativo i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Il ricorso è ammesso solo se riguarda:
* L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso è stato viziato).
* Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
* L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Come è evidente, la norma non include tra i motivi di ricorso la valutazione sulla congruità o sulla presunta eccessiva severità della pena, poiché questa è il risultato di un accordo tra le parti, validato dal giudice.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, esaminando i ricorsi, li ha dichiarati inammissibili ‘de plano’, ovvero senza la necessità di un’udienza, applicando la procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Questa scelta sottolinea la manifesta infondatezza delle doglianze presentate dagli imputati.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando due punti cruciali. In primo luogo, i ricorsi sono stati ritenuti generici. In secondo luogo, e in modo dirimente, il motivo addotto – l’eccessiva severità della pena – è del tutto estraneo ai casi specifici previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Presentare un ricorso per un motivo non consentito dalla legge lo rende intrinsecamente inammissibile. Di conseguenza, la Corte non solo ha respinto le istanze, ma ha anche condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la giustizia con un’impugnazione palesemente infondata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che implica una rinuncia a contestare nel merito la pena concordata. Le parti, accettando il rito, accettano anche le sue conseguenze, tra cui una forte limitazione del diritto di impugnazione. Tentare di aggirare questi limiti, lamentando la severità di una pena precedentemente accettata, si traduce in un ricorso inammissibile patteggiamento. La decisione serve da monito, scoraggiando la presentazione di ricorsi dilatori o pretestuosi e rafforzando la stabilità degli accordi raggiunti nell’ambito di questo procedimento speciale.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento lamentando che la pena concordata è troppo severa?
No. Secondo la decisione analizzata, la contestazione sulla severità della pena non rientra tra i motivi ammessi dalla legge (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) per ricorrere contro una sentenza di patteggiamento, dato che la pena è frutto di un accordo tra l’imputato e il pubblico ministero.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile ‘de plano’?
Significa che la Corte di Cassazione decide sull’inammissibilità del ricorso senza fissare un’udienza di discussione, basandosi unicamente sugli atti scritti. Questa procedura semplificata è prevista dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p. per i casi di manifesta inammissibilità.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Oltre alla conferma della sentenza impugnata, chi propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40613 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40613 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME (CUI 05WUAFO) nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
N. 21276/25 Anoir +1
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, co. 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro, ha applicato la pena come dagli stessi richiesta con accordo del P.M.;
che i ricorrenti denunciano violazione di legge in ordine alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio;
che i ricorsi, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., vanno dichiarati inammissibili perché generici e proposti al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/11/2025