Ricorso Inammissibile Patteggiamento: la Cassazione Chiarisce i Limiti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, confermando l’orientamento restrittivo introdotto dalla Riforma Orlando (L. 103/2017). La decisione offre spunti fondamentali per comprendere quando un ricorso inammissibile patteggiamento diventa una certezza processuale, delineando con chiarezza i confini entro cui la difesa può muoversi. Analizziamo insieme i fatti e le motivazioni della Corte.
I Fatti del Processo
Due imputati, dopo aver concordato una pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) davanti al Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Velletri per reati legati agli stupefacenti, decidevano di impugnare la sentenza. Il motivo principale del loro ricorso in Cassazione era un presunto vizio di motivazione: a loro dire, il giudice di primo grado non aveva adeguatamente valutato la possibile esistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 c.p.p.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile Patteggiamento
La Suprema Corte, senza entrare nel merito della questione, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione si fonda su una rigorosa applicazione delle norme che regolano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, evidenziando come i motivi di ricorso siano tassativamente limitati e come il vizio di motivazione non rientri tra questi. Inoltre, per uno dei ricorrenti, è stato rilevato un ulteriore e fatale difetto formale.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza della Corte si articola su principi procedurali chiari e consolidati, specialmente dopo le modifiche legislative del 2017.
I Limiti Tassativi all’Impugnazione del Patteggiamento
Il cuore della motivazione risiede nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata in Cassazione solamente per motivi specifici, quali:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Mancata correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La Corte sottolinea che il vizio di motivazione, lamentato dai ricorrenti, non è incluso in questo elenco chiuso. Di conseguenza, un ricorso basato su tale doglianza è, per definizione, inammissibile.
Il Controllo sulle Cause di Proscioglimento
La Cassazione ha inoltre ribadito un principio giurisprudenziale consolidato (richiamando le Sezioni Unite ‘Di Benedetto’ del 1992 e ‘Serafino’ del 1995). Il giudice che applica la pena su richiesta delle parti non è tenuto a fornire una motivazione specifica sulla mancata applicazione delle cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.), a meno che dagli atti processuali o dalle argomentazioni delle parti non emergano elementi concreti che rendano evidente la loro sussistenza. In assenza di tali elementi, si presume che il giudice abbia compiuto la necessaria verifica in modo implicito.
Il Difetto di Sottoscrizione: un Ulteriore Motivo di Inammissibilità
Per uno dei due ricorsi, la Corte ha rilevato un vizio formale insuperabile. L’atto era stato sottoscritto unicamente dall’imputato e non da un avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, come invece prescritto dall’art. 613 del codice di procedura penale. Anche questo singolo difetto è sufficiente a rendere il ricorso inammissibile patteggiamento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame conferma che la scelta del patteggiamento comporta una significativa rinuncia al diritto di impugnazione. Dopo la Riforma Orlando, le possibilità di contestare in Cassazione una sentenza di questo tipo sono estremamente ridotte e confinate a vizi di natura prettamente giuridica o procedurale. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che lamentele generiche sulla motivazione o sulla valutazione dei fatti non troveranno accoglimento. La sentenza serve come monito sull’importanza di valutare attentamente tutti gli elementi del processo prima di accedere al rito speciale, poiché le porte del giudizio di legittimità, una volta concluso l’accordo, sono quasi del tutto sigillate.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No. Dopo la Riforma Orlando (L. 103/2017), l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita i motivi di ricorso per cassazione a casi tassativi, come problemi nel consenso dell’imputato, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena. Il vizio di motivazione è escluso.
Il giudice del patteggiamento deve sempre spiegare perché non ha prosciolto l’imputato?
No. Una motivazione specifica è richiesta solo se dagli atti emergono elementi concreti che facciano dubitare della colpevolezza e suggeriscano una causa di proscioglimento (art. 129 c.p.p.). In caso contrario, si ritiene sufficiente una valutazione implicita.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione non è firmato da un avvocato abilitato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. L’art. 613 c.p.p. prescrive che il ricorso debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36820 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36820 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a VALMONTONE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VELLETRI
dato aiso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
I ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la senten ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal GUP del Tribunale di Velletri in relazione all’art. 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. 309/90. Deducono vizio di motivazione in or mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi senza formalità ai sensi dell’art 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2 pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la s applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicu comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prosp il ricorso per cassazione e che non è stata denunciata la illegalità della pen mancato rilievo delle cause di proscioglimento, va, tra l’altro, ribadito che che il gi circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art.129 c.p. accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle dedu parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consis enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla leg ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art.129 (S.U. 27 marz Benedetto; S.U. 27 dicembre 1995, COGNOME).
Quanto, poi, al ricorso COGNOME, deve rilevarsi la mancanza della sottoscrizione de iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione ( come prescritto dall’art. pen.), risultando soltanto la sottoscrizione dell’imputato.
I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente conda ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d processuali e della somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle am Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre
GLYPH te