Ricorso Inammissibile Patteggiamento: La Cassazione Traccia i Confini
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più battute per definire un procedimento penale in modo celere. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta delle precise limitazioni, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza la natura e i confini di tali limiti, dichiarando un ricorso inammissibile patteggiamento e condannando il ricorrente alle spese. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio le regole del gioco.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale per un reato legato agli stupefacenti, previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990. L’imputato, dopo aver raggiunto un accordo con la pubblica accusa sulla pena da applicare, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione contro tale sentenza. I motivi del ricorso si basavano su una presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale (relativo all’obbligo di proscioglimento immediato in presenza di determinate cause) e su un vizio di motivazione della sentenza stessa.
Limiti all’Impugnazione e il Ricorso Inammissibile Patteggiamento
Il punto cruciale della vicenda risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla Riforma Orlando (legge n. 103/2017), elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. In sostanza, dopo aver patteggiato, non si può contestare la propria responsabilità o la valutazione delle prove. Il ricorso è consentito solo per questioni molto specifiche, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o l’applicazione di misure di sicurezza non previste dalla legge.
Il legislatore ha voluto in questo modo dare maggiore stabilità agli accordi raggiunti tra accusa e difesa, evitando che il patteggiamento diventi una tappa intermedia prima di un’ulteriore contestazione nel merito. Chi sceglie di patteggiare, di fatto, rinuncia a contestare la propria colpevolezza in cambio di uno sconto di pena.
La Decisione della Corte Suprema
La Corte di Cassazione, applicando la procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p. per i ricorsi palesemente inammissibili, non ha avuto dubbi nel respingere le doglianze del ricorrente.
Le Motivazioni
I giudici hanno osservato che i motivi presentati – la violazione dell’art. 129 c.p.p. e il vizio di motivazione – non rientrano nell’elenco chiuso previsto dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. Di conseguenza, il ricorso era ab origine inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come conseguenza automatica, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale per disincentivare ricorsi pretestuosi.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito chiaro: il patteggiamento è un accordo serio con conseguenze definitive. La possibilità di impugnazione è un’eccezione, non la regola, e può basarsi solo su vizi specifici e tassativamente indicati dalla legge. Presentare un ricorso per motivi diversi espone non solo a una sicura declaratoria di inammissibilità, ma anche a significative sanzioni economiche. È fondamentale, quindi, che la scelta di accedere a questo rito speciale sia ponderata e assistita da una difesa tecnica consapevole dei suoi effetti preclusivi.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione è consentita solo per i motivi specificamente ed esclusivamente elencati nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che riguardano principalmente errori di diritto nella qualificazione del fatto o nell’applicazione della pena.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro, in questo caso fissata a quattromila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché i motivi del ricorso in questo caso non erano validi?
I motivi addotti, ovvero la presunta violazione dell’obbligo di proscioglimento (art. 129 c.p.p.) e il vizio di motivazione, non sono compresi nell’elenco tassativo dei motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento previsto dalla legge. Pertanto, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23168 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23168 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
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avverso la sentenza del 01/12/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCE svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lecce ha recepito l’accordo delle parti su una pena per il reato d all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (in Minervino di Lecce, il 25/8/2023);
ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalit ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;
che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto motivi (dedotti violazione dell’art. 129, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazi presupposti per una pronuncia ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen.), non deducibili ai s dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 103/20 citata);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 29 maggio 2024
La Consigliera est.
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