Il Ricorso Inammissibile dopo il Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Cassazione
L’istituto del patteggiamento, previsto dall’articolo 444 del codice di procedura penale, rappresenta una via per una definizione rapida del processo. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta significative limitazioni alla possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui è possibile presentare ricorso, sanzionando duramente i tentativi che esulano dai casi consentiti e che configurano un ricorso inammissibile patteggiamento.
I Fatti del Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. In accordo con la pubblica accusa, l’imputato aveva richiesto l’applicazione di una pena di 5 mesi di reclusione tramite patteggiamento, richiesta accolta dal Tribunale di Napoli.
Nonostante l’accordo sulla pena, la difesa decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione in merito alla mancata disapplicazione della recidiva.
La Decisione della Suprema Corte sul Ricorso Inammissibile Patteggiamento
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata, cosiddetta “de plano”, senza quindi la necessità di un’udienza formale. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi:
1. Genericità del motivo: Il ricorso è stato ritenuto formulato in maniera generica.
2. Estraneità ai casi previsti dalla legge: Il punto cruciale della decisione risiede nella violazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca tassativamente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento, e la contestazione relativa alla recidiva non rientra tra questi.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a disincentivare ricorsi palesemente infondati o presentati al di fuori dei binari normativi.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si allinea a un orientamento consolidato che mira a preservare la natura deflattiva e la stabilità delle sentenze di patteggiamento. L’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. è una norma di stretta interpretazione: limita l’appello a questioni cruciali come l’espressione della volontà dell’imputato, la legalità della pena, l’errata qualificazione giuridica del fatto o la mancata assoluzione in presenza di una causa di non punibilità evidente.
Il motivo sollevato dal ricorrente, attinente alla valutazione della recidiva, non rientra in nessuna di queste categorie. La recidiva è una circostanza aggravante che attiene al trattamento sanzionatorio, la cui valutazione è coperta dall’accordo tra le parti che sta alla base del patteggiamento. Ammettere un ricorso su questo punto significherebbe rimettere in discussione il cuore stesso dell’accordo, vanificando la finalità del rito speciale. Pertanto, il ricorso inammissibile patteggiamento è la conseguenza inevitabile di un’impugnazione che non rispetta tali limiti.
Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale: accettare il patteggiamento significa rinunciare a un’ampia facoltà di impugnazione. Le parti devono essere pienamente consapevoli che la sentenza che ne deriva è quasi inattaccabile, salvo per vizi di particolare gravità espressamente previsti dalla legge. Tentare di forzare questi limiti, come nel caso di specie, si traduce non solo in un insuccesso processuale, ma anche in un aggravio di spese per il condannato. Questa decisione funge da monito sull’importanza di una valutazione attenta e consapevole prima di accedere ai riti speciali.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione è consentita solo per i motivi specificamente ed esclusivamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e, soprattutto, perché il motivo sollevato (la mancata disapplicazione della recidiva) non rientra tra quelli per cui la legge consente di impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, determinata equitativamente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11362 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11362 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
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dato avag – Ir ” —— o a e parti
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NNUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
Ritenuto che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in ep indicata, che, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui a pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi 5 di reclusione;
che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all disapplicazione della recidiva;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti d comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con proced de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2024.